Presupposti per la revoca cautelare del socio accomandatario

La Redazione
03 Ottobre 2019

Nelle società di persone, non può essere accolta la richiesta cautelare di revoca del socio accomandante, per difetto del requisito del fumus boni juris, fondata su generiche contestazioni relative a prelevamenti di denaro dal conto corrente della società...

Nelle società di persone, non può essere accolta la richiesta cautelare di revoca del socio accomandante, per difetto del requisito del fumus boni juris, fondata su generiche contestazioni relative a prelevamenti di denaro dal conto corrente della società: il socio accomandatario può, infatti, gestire le somme per finalità sociali senza particolari vincoli. Per dedurre una finalizzazione di tali prelievi a finalità extrasociali andrebbero allegati elementi probatori specifici.

Né rileva, ai fini della sussistenza dei presupposti per la revoca del socio accomandatario, l'impedimento all'accesso alla documentazione contabile per le attività di verifica e di controllo: ai sensi dell'art. 2320, comma 3, c.c. il socio accomandante ha solo diritto di ricevere la comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l'esattezza mediante la consultazione dei liberi e degli altri documenti della società. Quindi, l'accomandante solamente al termine dell'annualità può verificare la regolarità della gestione sociale, non potendo esercitare tale controllo nel periodo intermedio.

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