Il caso. Un lavoratore era caduto nel corso del 1994 dall'impalcatura in un cantiere edile dove stava lavorando, e nella caduta aveva riportato gravi danni alla persona, in forza delle quali l'INAIL aveva costituito una rendita secondo la normativa all'epoca vigente (ante d.lgs. n. 38/2000).
Sei anni dopo (quindi nel 2000) il lavoratore aveva sottoscritto un accordo transattivo, relativamente al diritto al risarcimento del danno, con la società che aveva realizzato l'impalcatura. Tale transazione includeva la clausola per cui la somma era a tacitazione di qualsiasi credito, e inoltre si dichiarava sciolta la società dal vincolo solidale rispetto agli altri corresponsabili.
Ulteriori sette anni dopo (siamo nel 2007) l'infortunato aveva agito in giudizio nei confronti del direttore dei lavori di ristrutturazione (nel corso dei quali era avvenuto l'infortunio) per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Nel giudizio il direttore dei lavori aveva chiamato in causa la società che aveva realizzato l'impalcatura, affermandone la corresponsabilità e chiedendo l'accertamento delle rispettive quote di corresponsabilità.
Era intervenuta pure l'INAIL, dichiarando di volersi surrogare nei confronti di ambedue i convenuti per gli importi pagati al lavoratore in adempimento dei propri obblighi istituzionali.
Mentre il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto delle domande dell'INAIL nei confronti della società, ritenuta non responsabile, la sentenza di secondo grado che accoglieva l'appello proposto dal direttore lavori (mentre l'INAIL non aveva appellato) aveva attribuito alla società una quota di responsabilità nella misura del 30% e, conseguentemente, l'aveva condannata a tenere indenne l'Inail delle somme erogate, ovviamente entro la propria quota di responsabilità.
I soci della società (nel frattempo scioltasi) hanno proposto ricorso in Cassazione, deducendo che la volontà di surrogarsi dell'INAIL si era manifestata solo nel 2011 (cioè undici anni dopo che il danneggiato aveva concluso la transazione con la medesima società) e quindi in un momento in cui il diritto dell'assicurato si era oramai estinto per transazione, e pertanto ritenendo che nessuna surrogazione potesse aver avuto luogo.
Quando si realizza la surrogazione dell'assicuratore sociale. La Sesta Sezione ha respinto il ricorso, ponendosi sulla scia delle Sezioni Unite che nella sentenza n. 12565/2018 hanno deciso che la surrogazione dell'assicuratore sociale, in quanto successione a titolo particolare del solvens nel diritto di credito vantato dall'accipiens nei confronti di un terzo, «si realizza ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario (il danneggiato), a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell'assicuratore».
Pertanto, nella fattispecie specifica, l'applicazione di tale principio ha determinato che:
a) nel momento in cui venne costituita la rendita a favore del danneggiato (e dunque prima dell'intervenuta transazione tra lavoratore e società dell'impalcatura) l'INAIL si era istantaneamente surrogato all'infortunato;
b) nel successivo momento in cui venne stipulata la citata transazione, il credito del danneggiato soddisfatto dall'INAIL (ovvero, data la legislazione all'epoca vigente, il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'attitudine al lavoro) si era già trasferito dalla vittima all'INAIL;
c) il credito del lavoratore avente ad oggetto il risarcimento del danno indennizzato dall'INAIL non si estinse per effetto della transazione occorsa nel 2000, dato che in tale momento quel credito (la lesione dell'attitudine al lavoro) era già fuoriuscito dal patrimonio dell'infortunato ed era entrato in quello dell'INAIL, data la surrogazione ex lege.
Pertanto il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
(Fonte: dirittoegiustizia.it)