Riunione di procedimenti

Sergio Matteini Chiari
07 Ottobre 2019

Fra le molteplici ipotesi che nelle sedi processuali possono verificarsi vi sono, non infrequenti, quelle di più procedimenti relativi alla stessa causa oppure di più procedimenti connessi. Il codice di rito detta discipline differenti o parzialmente differenti a seconda che tali procedimenti siano pendenti innanzi al medesimo giudice o anche innanzi ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso ufficio giudiziario oppure innanzi ad uffici giudiziari diversi.
Procedimenti relativi alla stessa causa

i) In alcuni dei casi in cui più procedimenti siano pendenti innanzi al medesimo giudice (persona fisica od ufficio) vi è obbligo di riunione. Tale obbligo, previsto dall'art. 273 c.p.c., riguarda il caso in cui le cause siano le «stesse», vale a dire presentino identità nelle persone, nel petitum e nella causa petendi.

ii) Ai sensi del 1° comma della disposizione citata, se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice (stessa persona fisica), questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione.

iii) Qualora, invece, la stessa causa sia pendente anche innanzi ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, il g.i. oppure il presidente di sezione, avutane notizia, devono riferirne al presidente dell'ufficio, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando (trattasi di provvedimento discrezionale) la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire (art. 273, comma 2, c.p.c.).

L'adempimento (riferire la notitia della pendenza della stessa causa al presidente del tribunale) può essere omesso qualora il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti ne precluda la riunione (v., da ultimo, Cass. civ., sez. VI, ord., 17 settembre 2015, n. 18286).

Con riguardo all'ipotesi in cui fra le sezioni interessate vi sia quella specializzata in materia di impresa, si è ritenuto, sul presupposto che il rapporto fra tale materia e le altre controversie attribuite agli organi presso i quali la detta sezione è incardinata non è riconducibile alla nozione di competenza ma a quella di distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio, che la sezione specializzata, qualora ravvisi un rapporto di identità tra una causa davanti ad essa introdotta ed una causa introdotta davanti al tribunale in cui è incardinata, non possa dichiarare la litispendenza, ma debba provvedere a norma dell'art. 273, comma 2,c.p.c. e, se la causa riguardo alla quale ravvisi il predetto rapporto di identità risulti cumulata ad altre inerenti le sue attribuzioni, a norma dell'art. 274, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., sez. VI, ord., 23 ottobre 2017, n. 25059).

iv) Stante il rinvio disposto dall'art. 359 c.p.c. alle norme relative al procedimento innanzi al tribunale, l'istituto in esame viene ritenuto applicabile anche in sede di appello.

È opinione ormai consolidata che la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa possa essere disposta d'ufficio anche nel corso del giudizio di legittimità, atteso che essa risponde alle stesse esigenze di ordine pubblico processuale (inammissibilità di duplicità di giudicati) in base alle quali, salvi i limiti del giudicato eventualmente formatosi, la litispendenza (non in senso tecnico) può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo (Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2011, n. 24002).

v) Da ultimo, va segnalato che non è inibito che le parti possano sollecitare l'esercizio dei poteri di riunione.

Procedimenti relativi a cause connesse

i) Il codice di rito consente la trattazione congiunta delle cause connesse.

In tal caso, il provvedimento di riunione, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di pendenza di più procedimenti relativi ad una stessa causa, è discrezionale e non vincolato, essendo rimessa ogni valutazione al riguardo allo stesso giudice oppure al giudice od alla sezione designati mediante il provvedimento presidenziale (art. 274, commi 1 e 2, c.p.c.) (Cass. civ., sez. VI, ord., 30 marzo 2018, n. 8024).

ii) Ricorre l'ipotesi della connessione allorché sussista un collegamento tra due o più cause che pendano contemporaneamente innanzi allo stesso giudice o allo stesso ufficio giudiziario oppure innanzi ad uffici giudiziari diversi.

Due o più cause possono dirsi collegate fra loro allorché abbiano in comune alcuni elementi, sul piano oggettivo (connessione sul piano sostanziale) oppure sul piano soggettivo, a condizione, peraltro che l'identità di elementi non sia totale, versandosi altrimenti nella diversa ipotesi della litispendenza.

iii) Il cumulo (la riunione) di cause e la loro trattazione congiunta innanzi allo stesso giudice vengono, in concreto, consentiti in forme diverse a seconda che si tratti di cause pendenti innanzi allo stesso ufficio giudiziario oppure innanzi ad uffici giudiziari diversi.

Nel primo caso, la riunione deve avvenire secondo i criteri dettati dall'art. 274.

La disciplina della fattispecie in esame, recata dal tale disposizione, è diversa a seconda che la causa connessa penda innanzi allo stesso giudice oppure ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso ufficio: nella prima ipotesi, ci si deve condure secondo la previsione di cui all'art. 273, comma 1; nella seconda ipotesi, la decisione in ordine alla riunione non viene presa direttamente dal presidente, il quale deve limitarsi a disporre la chiamata delle cause alla stessa udienza dinanzi al giudice o alla sezione che deve designare, affinché prendano i provvedimenti opportuni.

Nel secondo caso (se ne tratterà in apposito paragrafo a seguire), la riunione viene consentita mediante la previsione di deroghe agli ordinari criteri di competenza.

La finalità perseguita(che è di natura pubblicistica, come è attestato dalla rilevabilità officiosa della connessione tra le cause separatamente pendenti) - comune alle due suddette ipotesi - è costituita dalla realizzazione del simultaneus processus, con i correlati «vantaggi», consistenti nel fatto che, mediante la contestuale trattazione, istruzione e decisione delle varie cause connesse, viene consentito di raggiungere obiettivi, primari nell'ordinamento, di economia processuale, essenziali al fine di far sì che il processo abbia durata ragionevole, senza obliare anche il minor costo del giudizio e, soprattutto, la certezza del diritto.

iv) L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, attesa le suddette finalità

trova applicazione anche in sede di legittimità, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi sia, a maggior ragione, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio, legate l'una all'altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi (Cass. civ., sez. I, 31 ottobre 2011, n. 22631; Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521. Si veda anche Cass. civ., Sez. Un., 2 dicembre 2008, n. 28537, relativa a più ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione).

v) L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 è inapplicabile non solo nel caso di giudizi pendenti in gradi diversi, ma anche quando i due procedimenti, di cui si chiede la riunione, si svolgano dinanzi a giudici i quali esercitano giurisdizioni distinte, pur se aventi ad oggetto la tutela dei medesimi beni della vita da parte delle distinte giurisdizioni, ordinaria ed amministrativa, che possano erogarle, sulla base di domande che, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., abbiano determinato l'individuazione dei giudici aditi (Cass. civ., Sez. Un., 9 marzo 2012, n. 3690).

vi) Le Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato che ha natura di atto abnorme di rilevanza disciplinare il provvedimento adottato da un giudice e diretto ad incidere, fuori dalle ipotesi consentite espressamente per legge, sull'efficacia di un provvedimento emesso da un altro giudice in un diverso giudizio, ponendolo nel nulla, atteso che lo strumento per la gestione di una pluralità di procedimenti tra loro connessi, assegnati a differenti magistrati dello stesso ufficio, è costituito - salva più specifica regolamentazione nelle tabelle di organizzazione - dalla rimessione degli atti, per le determinazioni di competenza, al dirigente dell'ufficio ai sensi dell'art. 274, comma 2, c.p.c. senza che assuma rilievo l'esistenza di una pregressa eventuale violazione dei criteri tabellari di assegnazione degli affari od il convincimento del magistrato di dover essere l'effettivo titolare per la trattazione del procedimento (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2014, n. 23071; Cass. civ., Sez. Un., 6 dicembre 2017, n. 29202).

Tipologie di connessione

i) Le norme che nel codice di rito prevedono e disciplinano il fenomeno della connessione sono costituite dall'art. 40 c.p.c., norma fondamentale in materia, e dagli articoli, dallo stesso richiamati, 31, 32, 34, 35 e 36, nonché dagli articoli 33, 103, 104 e 274 c.p.c.

È opinione condivisa che l'art. 40 sia preposto a disciplinare, salve le specificità previste dalle altre norme dallo stesso richiamate e sopra elencate, qualsiasi forma di connessione oggettiva «propria», con esclusione delle ipotesi di connessione meramente soggettiva e di connessione oggettiva «impropria».

ii) Si ha connessione soggettiva (o cumulo oggettivo) nei casi in cui vi sia identità unicamente fra i soggetti, attivi o passivi, delle varie cause, che restano, invece, diverse per gli aspetti oggettivi.

Si ha connessione oggettiva «propria» (o cumulo soggettivo) allorché il collegamento fra cause attenga il titolo (causa petendi) oppure l'oggetto (petitum) delle varie azioni, vi sia cioè comunanza per l'uno o per l'altro di tali elementi.

Si ha connessione oggettiva «impropria» quando il rapporto si ponga tra due o più cause (che possono riguardare parti diverse) la cui decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla soluzione di identiche questioni».

Il cumulo processuale è consentito in tutte le ipotesi considerate.

iii) È opinione condivisa che, poiché l'art. 40 fa esplicito rinvio unicamente alle ipotesi di connessione previste dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, il codice di rito abbia recepito la classificazione, proposta dalla dottrina, delle ipotesi di connessione nelle due distinte categorie della connessione qualificata, detta anche «forte» o «per subordinazione» e della connessione semplice, detta anche «debole» o «per coordinazione» (cumulo soggettivo ex art. 33; cumulo oggettivo ex art. 104), e che solo con riferimento alla prima abbia dettato disciplina mirata a favorire il simultaneus processus (v. Cass. civ., sez. I, 10 novembre 1998, n. 11297 e, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, ord., 12 marzo 2014, n. 5705).

Ciò in quanto soltanto nei casi di connessione «per subordinazione» si prospetta l'esigenza di evitare l'insorgere di conflitti di rilevante gravità, mentre, nei casi di connessione «per coordinazione», la trattazione simultanea delle cause viene a rispondere unicamente, o comunque essenzialmente, ad esigenze di economia processuale.

Preclusione della sospensione della causa ex art. 295 c.p.c.

Nel caso in cui tra due procedimenti (di cui uno in rapporto di pregiudizialità rispetto all'altro) pendenti presso lo stesso ufficio esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione (Cass. civ., sez. VI, ord., 17 maggio 2017, n. 12441).

L'eventuale violazione di tale regola è ritenuta sindacabile in sede di regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione (Cass. civ., sez. VI, ord., 24 luglio 2015, n. 15604).

La medesima disciplina deve essere applicata anche nel caso in cui i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo in tal caso la regola dettata dall'art. 40, comma 4 (Cass. civ., sez. VI, ord., 17 maggio 2017, n. 12436).

Art. 281-nonies c.p.c.

Integrando la disciplina dettata dall'art. 274 c.p.c., l'art. 281-noniesc.p.c. dispone che, in caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il g.i. deve ordinarne la riunione e, all'esito dell'istruttoria, deve rimetterle, a norma dell'art. 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c.

Le disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale sono regolate dall'art. 50-quater, ove è dettato che le regole di ripartizione delle cause tra giudice collegiale e giudice monocratico «non si considerano attinenti alla costituzione del giudice» e che alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'art. 161, comma 1, c.p.c.

L'inosservanza comporta, pertanto una semplice nullità sanabile se non fatta oggetto di tempestiva impugnazione (Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2016, n. 5598).

Art. 151 disp. att. c.p.c.

La riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza ed a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale.

Anche in rapporto alla fattispecie in esame, si ritiene che tanto la mancata riunione, quanto la disposta riunione in difetto dei relativi presupposti, non comporti alcuna nullità.

La riunione può essere disposta anche in sede di appello, venendone, invece, esclusa la possibilità in sede di giudizio di legittimità.

La Suprema Corte ha, peraltro, in proposito, affermato che nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art. 151 cit., possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione di più cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del simultaneus processus in senso tecnico (Cass. civ., sez. V, ord., 30 novembre 2017, n. 28686).

Natura dei provvedimenti di riunione

i) Il provvedimento che decide sulla riunione di procedimenti pendenti (stessa causa) davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso ufficio giudiziario, costituisce atto processuale ordinatorio, di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla translatio iudicii e, pertanto, non è impugnabile con regolamento di competenza (Cass. civ., sez. VI, ord., 30 aprile 2015, n. 8757), né è, comunque, suscettibile di gravame in sede di legittimità (da ultimo, Cass. civ., sez. VI, ord., 18 novembre 2014, n. 24496).

ii) Del pari, è insindacabile in sede di gravame il provvedimento che decide sulla riunione di cause connesse, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta di tali cause è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono (da ultimo, Cass. civ., sez. VI, ord., 30 marzo 2018, n. 8024).

iii) Non è controverso che la mancata o non corretta applicazione dei disposti degli artt. 273 e 274 non comporti invalidità degli atti e della decisione (v., per varie fattispecie, Cass. civ., sez. I, 1° dicembre 2005, n. 26217; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13001; Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2007, n. 11187; Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 2008, n. 1697; Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008, n. 19693).

Ciò sul rilievo che le suddette norme attengono al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause, e non ad una fase dell'iter formativo del convincimento del giudice.

iv) Il provvedimento di riunione, attesa la sua natura ordinatoria, è revocabile. Anche il provvedimento di revoca, parimenti di natura ordinatoria, è insuscettibile di gravame in sede di legittimità (Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 1976, n. 3939).

Effetti dei provvedimenti di riunione

Non è controverso che il provvedimento di riunione di più cause lasci immutata l'autonomia dei singoli giudizi e della posizione delle parti in ciascuno di essi e non pregiudichi la sorte delle singole azioni.

Le cause riunite conservano la loro autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell'una o nell'altra.

Tale principio può essere mitigato per le prove costituende, in quanto formatesi nel contradditorio delle parti dopo che sia stata disposta la riunione, ma non anche per le prove precostituite entrate nel processo per iniziativa di uno solo dei litisconsorti, a meno che la parte che intenda avvalersi di un documento prodotto da altri non lo faccia proprio, producendolo a sua volta o manifestando l'univoca intenzione di avvalersene, con una dichiarazione da rendere, senza formule sacramentali, entro il termine eventualmente assegnato per l'indicazione della prova diretta, o contraria, a seconda della sua finalità (Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2017, n. 19373).

Più in genere, è stato affermato che il principio di autonomia dei giudizi riuniti, in forza del quale la riunione non altera la posizione delle parti in ciascuno di essi, né gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo si ripercuotono sull'altro solo perché riunito al primo, è un principio suscettibile di temperamento, onde evitare un inutile aggravio degli oneri processuali, purché non ne risulti vulnerato il diritto di difesa (v., per varie fattispecie, Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15383; Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2012, n. 9440).

Poiché la congiunta trattazione delle varie cause lascia integra la loro identità, la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise e ciascuna pronuncia è impugnabile con il mezzo che le è proprio (ancorché il termine per impugnare non sia identico per tutte) e soltanto ad iniziativa della parte in essa soccombente (v., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 10 luglio 2014, n. 15860).

In applicazione degli stessi principi, le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all'altro o agli altri procedimenti.

Di conseguenza, ad es., l'inammissibilità dell'appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, non ha alcun effetto per l'altro appello, tempestivamente notificato (Cass. civ., sez. V, ord., 13 luglio 2018, n. 18649).

Ad ulteriore esempio, va ricordato che è incontroverso che le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, proprio in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo thema decidendum et probandum, restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa (Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2015, n. 567; Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24529).

Appare consolidato l'orientamento secondo cui, attesa la reciproca indipendenza dei rapporti processuali venuti in considerazione, l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause riunite opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui é parte il soggetto colpito dall'evento, con conseguente estinzione del relativo processo (o dei relativi processi) in assenza di tempestiva riassunzione, mentre le ulteriori cause che non siano state separate entrano in fase di stallo o di rinvio, destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell'estinzione di essa (v. Cass. civ., Sez. Un., 5 luglio 2007, n. 15142; Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2010, n. 13125; Cass. civ., Sez. Un., 22 aprile 2013, n. 9686).

Procedimenti (cause connesse) pendenti innanzi a giudici di uffici diversi

La disciplina della riunione di più cause connesse pendenti innanzi a giudici (uffici giudiziari) diversi si rinviene nell'art. 40.

Ai sensi del 1° comma di tale disposizione, se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione (artt. 31 32, 34, 35 e 36c.p.c. – si vedano i due precedenti paragrafi), possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi, cioè laddove non sia possibile distinguere tra causa principale e causa accessoria) davanti a quello preventivamente adito.

Tutto ciò (vale a dire: la realizzazione del cumulo) ad una duplice condizione: 1) che la connessione venga eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio - nell'ambito della causa proposta per seconda od in quella accessoria - non oltre la prima udienza, da identificare, nel processo a cognizione ordinaria, con l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.; 2) che lo stato della causa principale o preventivamente proposta consenta l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

La norma reca specifiche previsioni in ordine ai riti da osservare nella trattazione delle cause riunite.

Ci si limita a rammentare le ipotesi di maggiore interesse e di più frequente ricorrenza.

Nei casi previsti negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., le cause riunite devono essere trattate e decise con il rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di esse rientri fra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c.

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali, la loro trattazione e decisione deve avvenire con il rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, con il rito previsto per la causa di maggior valore.

Riunione delle impugnazioni

Ai sensi dell'art. 335, tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.

Non vi è obbligatorietà di riunione, invece, nel caso in cui le impugnazioni riguardino sentenze differenti. In tal caso la decisione del giudice del gravame di non procedere alla riunione delle cause non è censurabile in cassazione, sia perché solo la riunione di più impugnazioni avverso la medesima decisione è obbligatoria, sia perché il provvedimento, negativo o positivo, sulla riunione ha natura ordinatoria e non decisoria (Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23530).

La riunione delle impugnazioni può altresì essere facoltativamente disposta anche in sede di legittimità, ove sia proposta una pluralità di ricorsi contro provvedimenti diversi pronunciati fra le stesse parti, ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti e siano ravvisabili ragioni di economia processuale oppure siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (Cass. civ., Sez. Un., 4 agosto 2010, n. 18050; Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. civ., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27550).

Ciò può avvenire, ad esempio, allorché si tratti di ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio, come, la sentenza non definitiva e quella definitiva (Cass. civ., sez. II, 10 aprile 2017, n. 9192).

Del pari, i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell'art. 335, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2016, n. 24283).

Così come avviene per le cause riunite, le varie impugnazioni restano distinte.

L'obbligo di disporre la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., di impugnazioni separatamente proposte dalla stessa parte avverso la medesima sentenza trova applicazione con esclusivo riguardo alle impugnazioni ritualmente proposte, perché solo in tale ipotesi è necessario scongiurare, attraverso la riunione, la possibilità di frammentazione del giudicato che il combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c. mira a prevenire. Viceversa, una siffatta esigenza non sussiste allorquando una delle impugnazioni sia inammissibile, trattandosi di declaratoria di mero rito, come tale non contenente l'accertamento sostanziale del regolamento di interessi oggetto della domanda (Cass. civ., sez. VI, 8 febbraio 2018, n. 3053, relativa ad appelli).

Spese di lite

Posto che il provvedimento di riunione di più cause connesse lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e la posizione delle parti in ciascuno di essi, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cass. civ., sez. I, 10 luglio 2014, n. 15860).

Sembra fare eccezione a tale orientamento il disposto dell'art. 151, comma 2, disp. att. c.p.c., secondo cui, laddove la riunione attenga a procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza ed a controversie dinanzi al giudice di pace, «le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite».

È stato, peraltro, affermato, sia pure con riferimento alla tariffa forense di cui al d.m. n. 585/1992, ma con argomenti valevoli anche nella vigenza del d.m. n. 55/2014 (art. 4), che le norme della tariffa forense e l'art. 151 cit., che disciplinano in modo diverso la liquidazione degli onorari, hanno un diverso ambito di applicazione, le prime al caso in cui uno stesso avvocato assiste e difende più parti (sin dall'origine o per effetto di successiva riunione), e la seconda al caso della riunione di cause con difensori diversi (Cass. civ., sez. lav., 9 settembre 2008, n. 22931); fermo, in ogni caso, dovendo restare a) che, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, al difensore deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. civ., sez. II, 10 marzo 2013, n. 20147) e b) che, nell'ipotesi in cui, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 cit., sia mancata la riunione di procedimenti relativi a controversie su questioni identiche, la relativa violazione può essere fatta valere ove sia dimostrato che, se vi fosse stata la riunione, le competenze sarebbero state liquidate in misura minore di quella statuita (Cass. civ., sez. VI, ord., 10 marzo 2014, n. 5457).

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