Abilitazione di assistenza nelle Commissioni Tributarie: in GU il Decreto

La Redazione
07 Ottobre 2019

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto con le istruzioni per il rilascio dell'abilitazione ai fini dell'assistenza tecnica nelle Commissioni Tributarie.

Le modalità di rilascio dell'abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie (Decreto 5 agosto 2019 n. 106) sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale 4 ottobre 2019 n. 233). Le disposizioni del regolamento entrano in vigore decorsi 180 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione (art. 3):

  • essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'UE;
  • godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;
  • non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità;
  • non essere iscritto in nessuno degli albi professionali relativi a avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro;
  • non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
  • non avere riportato condanne definitive, per taluni tipi di reati;
  • non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

In merito alla domanda di iscrizione (art. 5), il Decreto specifica che andrà compilata utilizzando l'apposito modulo pubblicato sui siti istituzionali del Ministero; essa dovrà contenere:

  • il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e residenza;
  • il codice fiscale o il numero di partita IVA del richiedente; il domicilio professionale nel territorio dello Stato, coincidente con il luogo in cui svolge l'attività in modo prevalente, il numero di codice di avviamento postale e un recapito telefonico;
  • il titolo di studio posseduto, qualora richiesto ai fini dell'iscrizione, indicando la data di conseguimento, l'Università e l'ordinamento di riferimento oppure l'istituto scolastico di rilascio del diploma di ragioneria, nonché i dati della relativa abilitazione se richiesta;
  • la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici;
  • l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni;
  • la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le Autorità procedenti;
  • la dichiarazione con la quale il richiedente autocertifica il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del Decreto;
  • la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto dei doveri deontologici.

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