Incidente in itinere: la valutazione del danno patrimoniale futuro

08 Ottobre 2019

Il danno patrimoniale futuro, che discende dalle lesioni personali subite a causa di sinistro stradale, va valutato in modo prognostico, ed il danneggiato può anche avvalersi di presunzioni semplici, di modo che, data prova della riduzione della capacità di lavoro specifica, qualora la stessa non rientri tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che pure la capacità di guadagno sia ridotta nella sua proiezione futura, nel caso ove il danneggiato medesimo svolgesse già un'attività lavorativa.

Il caso. Un uomo, mentre si stava recando sul luogo di lavoro alla guida della propria autovettura, impatta con un autoarticolato. Riportando un'invalidità pari al 55%, riceve dall'INAIL le provvidenze di legge. In seguito, detto Istituto conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale, il fallimento della società proprietaria dell'autoarticolato, surrogandosi, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti dell'assicurato in relazione tutte le somme corrisposte. Il Tribunale accerta l'esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro, del conducente dell'autoarticolato, condannando lo stesso, unitamente al fallimento della società proprietaria dell'autoarticolato, a corrispondere il danno differenziale non patrimoniale e patrimoniale in relazione all'invalidità permanente accertata, nella misura pari al 55%. Il giudice di seconde cure riforma parzialmente la sentenza. La vicenda approda in Cassazione la quale, annullando il pronunciamento di seconde cure, enuncia due principi diritto. Più in dettaglio, la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale ed i due motivi del ricorso incidentale.

Gli orientamenti di legittimità. La Cassazione, specificamente citando indirizzi giurisprudenziali pregressi, ha ribadito che il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, deve essere valutato su base prognostica e il soggetto danneggiato può avvalersi pure di presunzioni semplice così che, fornita la prova della diminuzione della capacità di lavoro specifica, qualora essa non rientri tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che pure la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura, se la vittima già svolgeva un'attività lavorativa. Inoltre, ha precisato che la spiegata presunzione copre soltanto l'“an” dell'esistenza del danno e, al contempo, ai fini della relativa quantificazione, ricade sul danneggiato fornire la prova della contrazione dei suoi stessi redditi a seguito del sinistro. Più in dettaglio, nella vicenda in esame, il giudice di secondo grado aveva riformato la decisione di prime cure assumendo che non era stata fornita la prova della quantità dei redditi sussistenti al momento del sinistro, mentre il collegio di legittimità rileva ed evidenzia che siffatta situazione contrasta con le evidenze documentali, risultando al contrario prodotte le buste paghe relative al periodo interessato. Inoltre, il medesimo Consesso di legittimità, dichiara di condividere il principio che pone a carico del soggetto danneggiato di supportare la richiesta risarcitoria attraverso elementi idonei alla prova del progresso effettivo svolgimento di un'attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata, poiché il grado di invalidità permanente, determinato dalla lesione all'integrità psicofisica, non si riflette in modo automatico, né tanto meno nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica. Prendendo le mosse da tale affermazione, il Collegio ha rilevato che nel caso de quo il giudice di seconde cure aveva del tutto omesso l'esame della documentazione prodotta, così giungendo a una conclusione contraddetta dalle evidenze processuali.

La valutazione del danno patrimoniale futuro. Il Collegio di legittimità ha quindi enunciato un primo principio di diritto, a cui il giudice del rinvio dovrà attenersi: «Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'“an” dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'articolo 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito».

La quantificazione del danno patrimoniale subito. La III Sezione Civile ha quindi formulato l'ulteriore principio di diritto: «Ove risulti che la vittima, dopo l'incidente, sia totalmente incapace di attendere ad altre occupazioni, ed abbia dato prova della misura dei redditi percepiti fino alla data dell'incidente, è compito del giudice di merito, ricorrendo alle presunzioni ed al criterio equitativo determinare la sussistenza del danno patrimoniale subito, dando conto in motivazione di un coerente esame delle evidenze processuali».

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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