L'assenza di ratifica del contratto di comodato legittima la richiesta di indennità per occupazione senza titolo?

Redazione Scientifica
09 Ottobre 2019

In caso di locazione della cosa comune, con gestione non rappresentativa, da parte di uno dei comproprietari, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore ed esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondenti alla rispettiva quota.

L'Amministrazione Giudiziaria della ditta beta aveva chiesto la condanna di Tizio di quanto dovuto per l'occupazione di un immobile di proprietà per una metà del titolare della ditta. Venivano convenute in giudizio anche Caia e Sempronia, proprietarie dell'altra metà del medesimo immobile, perché venissero condannate alla restituzione dei frutti derivanti dall'utilizzazione dell'immobile realizzato sul terreno retrostante. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito condannavano solo Tizio al pagamento di 2/4 del valore complessivo del canone di locazione dell'immobile. Del tutto irrilevante, secondo i giudici, risultava la ricorrenza di un contratto di comodato gratuito tra Tizio e Caia, poiché esso non sarebbe stato opponibile alla parte attrice. Avverso tale decisione, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, la fattispecie doveva essere ricondotta nell'ambito di applicazione delle disposizioni concernenti la gestione di affari altrui. Per meglio dire, la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto; sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore e esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa. Tale conclusione, ad avviso della S.C., ha il vantaggio di tutelare l'affidamento del terzo nel regolamento d'interessi originario, giacché egli non era tenuto a subire gli effetti delle sopravvenute modifiche della volontà di contrarre che si verificano tra i comproprietari dell'immobile concesso in godimento, e gli interessi del comunista non comodante, il quale, ove sia a conoscenza della intenzione del comproprietario di addivenire ad una locazione del bene comune, può manifestare preventivamente il proprio dissenso. Dunque, dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta, secondo la S.C., l'Amministrazione Giudiziaria della ditta beta, pur potendo richiedere l'immediato rilascio dell'immobile in assenza di ratifica del contratto di comodato, non aveva il diritto di pretendere dall'odierno ricorrente l'indennità per occupazione senza titolo, stante che il contratto di comodato stipulato dalla comproprietaria, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza gravata, non avrebbe dovuto considerarsi un contratto non opponibile. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

(FONTE: condominioelocazione.it)

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