Azione di recupero del compenso dell'avvocato
10 Ottobre 2019
Un avvocato deve agire nei confronti dell'ex cliente (non consumatore) per il recupero del proprio compenso relativo a due giudizi svoltisi dinanzi alla Suprema Corte di cassazione e uno dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale Abruzzese. Qual è il giudice competente? Può essere proposta un'unica domanda oppure devono essere incardinati più giudizi? E, quale rito deve essere utilizzato?
Il quesito pone una serie di domande fra loro connesse che coinvolgono diversi aspetti procedurali, pare opportuno, pertanto, procedere partitamente per ognuna di esse. Per chiarezza espositiva sarà bene iniziare dall'ultimo quesito e cioè quale sia il “rito” da utilizzare; a questo proposito, trattandosi di recuperare un compenso professionale, si ritiene che il procedimento sarà quello monitorio che dovrà essere supportato dalle allegazioni di cui all'art. 636 c.p.c. Su questo presupposto, quanto al giudice competente, va preso in esame l'art. 637 c.p.c. che identifica la competenza secondo le regole generali previste per la domanda in via ordinaria. Pertanto sarà certamente competente, per territorio, il giudice del luogo di residenza o domicilio del convenuto (art. 18 c.p.c.). Dal quesito, poi, non si evince se il debitore sia persona fisica o giuridica o ente non riconosciuto, del che si potrà fare riferimento all'art. 19 c.p.c. Si dovrà, poi, tenere presente anche la ripartizione di competenza per valore fra Tribunale e Giudice di Pace: non si evince dal quesito quale sia l'ammontare della somma richiesta. Come foro alternativo, poi, si potrà fare riferimento all'art. 20 c.p.c. relativo ai diritti di obbligazione, trattandosi di soggetto non avente le caratteristiche di “consumatore”. Pertanto, il giudice competente per territorio sarà identificabile nel giudice del luogo di residenza o domicilio del convenuto, come foro generale e, in alternativa, il giudice del luogo dove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Sempre sul presupposto che l'azione da introdurre sia un giudizio monitorio, si potrà far ricorso anche al giudice che ha deciso la causa (art. 637, comma 2, c.p.c.) ma in tal caso, trattandosi di giudici differenti non si ritiene che sia la scelta più opportuna, comportando una moltiplicazione di procedimenti. Altro foro competente, ai sensi dell'art. 637 c.p.c., comma terzo, sarà il giudice del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine dell'avvocato interessato. Non trattandosi di soggetto “consumatore”, infatti, i fori elencati saranno alternativi e non saranno sottoposti al limite dettato dal domicilio o residenza del convenuto. Quanto alla domanda, questa potrà certamente essere unica (se non si opti per il giudice che ha deciso la causa ai sensi dell'art. 637, comma 2, c.p.c.); infatti la presenza di titoli diversi dai quali risulti il credito per la prestazione professionale non comporta la necessità di proporre giudizi separati. |