Condanna penale successiva alla cessazione del servizio (limiti di età): la p.a. ha interesse a riprendere il procedimento disciplinare sospeso
10 Ottobre 2019
Nel caso in cui il dipendente pubblico, sospeso in via cautelare, venga condannato in sede penale ma, prima della sentenza, sia cessato dal servizio avendo raggiunto i limiti di età, la PA ha interesse a riaprire il procedimento disciplinare precedentemente sospeso in attesa della pronuncia giudiziale?
Il collocamento a riposo del dipendente pubblico non comporta la caducazione del potere della PA di definire il procedimento disciplinare, tenuto conto dell'intrinseca precarietà del provvedimento di sospensione cautelare.
L'Amministrazione ha infatti interesse alla definizione della posizione del dipendente, nonostante il collocamento in quiescenza di quest'ultimo. Ciò non consente soltanto di dare certezza agli assetti economici tra le parti, ma risulta diretto al perseguimento anche di finalità trascendenti il singolo rapporto di lavoro già cessato. Il datore di lavoro, essendo tenuto a salvaguardare interessi collettivi aventi rilevanza costituzionale, ove si concretizzi un rischio di lesione dell'immagine della pubblica amministrazione, ha l'onere di riprendere e concludere l'iniziativa disciplinare precedentemente sospesa, così da valutare in via autonoma i fatti oggetto del giudizio penale.
Diversamente, infatti, andrebbe a legittimare la pretesa del lavoratore al recupero delle differenze stipendiali fra l'assegno alimentare, percepito durante la sospensione, e la retribuzione piena alla quale avrebbe avuto diritto in assenza della misura cautelare.
Cfr. Cass., sez. lav., 5 agosto 2019, n. 20914; Cass., sez. lav., 10 agosto 2018, n. 20708; Cass., sez. lav., 28 luglio 2017, n. 18849.
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