Arbitrato ex art. 7 dello Statuto dei lavoratori
10 Ottobre 2019
L'impugnazione di lodo arbitrale reso a seguito di impugnazione di sanzione disciplinare ex art. 7, l. n. 300 del 1970.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore (al quale il datore di lavoro abbia irrogato una sanzione disciplinare) richieda la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato - secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, l. n. 300 del 1970, o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva - l'arbitrato in questione ha natura irrituale (e non già rituale).
La decisione, pertanto, è soggetta al regime di impugnazione previsto dall'art. 412-quater, c.p.c. (in quanto atto negoziale), e può essere annullata solo per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri, ivi compresa l'alterata percezione o la falsa rappresentazione dei fatti, nonché per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi. Ad esempio, l'errata delimitazione temporale della fattispecie materiale esaminata (condotta addebitata) può costituire motivo di impugnazione, trattandosi di errore di fatto e non di giudizio.
Infatti, si precisa, la decisione non è impugnabile in sede giudiziaria in ordine alle valutazioni affidate alla discrezionalità degli arbitri (quali quelle relative al materiale probatorio, ovvero alle scelte operate per comporre la controversia). |