Opposizione agli atti esecutivi: nessun dimezzamento dei termini per la costituzione

Massimiliano Summa
10 Ottobre 2019

Il termine per la costituzione in giudizio della parte che intenda introdurre la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi è di dieci giorni e non di cinque; nel caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione agli atti esecutivi il giudizio non è improcedibile, ma troveranno applicazione le regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c.

Il caso. Una società ha promosso un procedimento esecutivo presso terzi nei confronti di una sua debitrice, sottoponendo a pignoramento il credito vantato da quest'ultima nei confronti della propria compagnia di assicurazioni.

Poiché il giudice dell'esecuzione ha successivamente statuito che la terza pignorata non sarebbe stata in realtà debitrice di alcuna somma nei confronti dell'esecutata, la creditrice ha promosso un procedimento ex art. 617 c.p.c. avverso tale ordinanza introducendo, all'esito della relativa fase sommaria, il successivo giudizio di merito.

Il tribunale adìto ha dichiarato improcedibile l'opposizione agli atti esecutivi in conseguenza dell'asserita tardività della costituzione della procedente, che si era costituita dieci giorni dopo la notificazione dell'atto di citazione, non rispettando il presunto termine dimidiato per la costituzione; secondo quanto altrettanto stabilito dal Tribunale, tale tardiva costituzione avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di una mancata costituzione, con conseguente improcedibilità del giudizio.

L'intempestiva iscrizione a ruolo della causa non comporta l'improcedibilità dell'opposizione. La sentenza del Tribunale è stata impugnata avanti alla Corte di cassazione dalla creditrice procedente, secondo la quale là dove l'art. 618 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi i termini a comparire sono ridotti della metà, la norma farebbe riferimento unicamente al termine per la vocatio in ius di cui all'art. 163-bis c.p.c. e non anche al termine per la costituzione dell'attore di cui all'art. 165 c.p.c.

In ogni caso, secondo quanto altrettanto contestato dalla ricorrente, anche a voler ammettere che l'art. 618 c.p.c. imponga la dimidiazione del termine di costituzione, la violazione di tale termine non potrebbe comportare l'improcedibilità dell'opposizione, ma, se del caso, solo le conseguenze di cui all'art. 617 c.p.c.

Accogliendo il ricorso, i Giudici di legittimità hanno rilevato che, secondo l'orientamento maggioritario della stessa Corte di cassazione, ai fini del rispetto del termine assegnato dal Giudice all'esito della trattazione camerale per l'introduzione della fase di merito, il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione.

Pertanto, ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale stabilito nell'ordinanza con cui il Giudice dell'Esecuzione fissa il termine per l'introduzione della fase di merito dell'opposizione è del tutto ininfluente il compimento delle formalità inerenti all'iscrizione a ruolo della causa.

Considerato infatti che, laddove il processo debba essere introdotto con citazione, l'iscrizione a ruolo segue la notificazione della stessa, non pare dubbio che l'osservanza del termine perentorio vada verificata con riferimento a quest'ultima soltanto, mentre il richiamo all'iscrizione a ruolo vuole solo rimarcare l'eterogeneità delle due fasi, l'una a cognizione sommaria e l'altra a cognizione piena.

In tale contesto, secondo i Supremi Giudici, il termine per la costituzione in giudizio della parte che intenda introdurre la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutive è di dieci giorni e non di cinque; nel caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione agli atti esecutivi il giudizio non è improcedibile, ma troveranno applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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