Prima casa in affitto: escluso il bonus per l'acquisto di una seconda abitazione

Redazione scientifica
11 Ottobre 2019

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate non è possibile accedere alle agevolazioni fiscali previste dal bonus prima casa nel caso di titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero acquistata con le agevolazioni indipendentemente dal luogo in cui essa è posta.

Il caso. L'Istante dichiarava di aver venduto nel 2018 l'abitazione di sua proprietà esclusiva acquistata nel 2002 con le agevolazioni “prima casa” e che nello stesso Comune era proprietario di altro immobile acquistato nel 2011 senza fruire delle agevolazioni fiscali, già locato con contratto di locazione che era stato rinnovato nel 2013 per la durata di anni 4+4. Dunque, l'istante chiedeva al Fisco se poteva acquistare una nuova abitazione sempre nel medesimo Comune richiedendo nuovamente le agevolazioni prima casa di cui alla nota II-bis dell'articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 1.

Il precedente orientamento della Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, “l'agevolazione spetta anche all'acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato allorché tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità della stessa” (Cass. civ., sez. trib., 27 luglio 2018, n. 19989).

La risposta del Fisco. Con risposta n. 378 del 10 settembre 2019, l'Agenzia ha precisato che nella fattispecie in esame l'istante non può fruire dei benefici prima casa, avendo la proprietà di altro immobile ubicato nello stesso Comune e non potendo, dunque, dichiarare nell'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare. In definitiva, contraddicendo la S.C., nella propria risposta, senza giri di parole, il Fisco ritiene che: “non possa attribuirsi rilevanza ad un concetto di inidoneità collegato ad una indisponibilità giuridica (ad esempio, in virtù del contratto di locazione) di carattere meramente temporaneo, e comunque dipendente dalla volontà del soggetto.”