Notificazione nulla: una sola la chance di rinnovazione
11 Ottobre 2019
Il caso. Viene proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la Corte d'appello di Perugia dichiarava estinto, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., il giudizio avente ad oggetto l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001. Il ricorrente sostiene che i giudici del gravame avrebbero errato nel dichiarare l'estinzione del processo senza considerare che esso ricorrente aveva effettuate tutte le notifiche giudizialmente disposte.
Notificazione nulla e rinnovazione. La Corte di cassazione afferma che, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, qualora anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine, in quanto la natura perentoria del termine assegnato ai sensi dell'art. 291 c.p.c. non lo consente. A sostegno di tale assunto entra in gioco l'art. 153 c.p.c. che vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso articolo.
A parere del Collegio, dunque, la Corte territoriale ha errato nel concedere un ulteriore termine per rinnovare la notifica, mentre non ha errato, col decreto impugnato, a dichiarare l'estinzione del processo ed è per questo che il ricorso va rigettato. |