Acceleratore bloccato: casa automobilistica condannata al risarcimento per prodotto difettoso

Redazione Scientifica
11 Ottobre 2019

Il danno alla salute psichica sofferto da una donna che, mentre era alla guida della propria auto, si è ritrovata con il pedale dell'acceleratore completamente premuto e bloccato deve essere risarcito dal costruttore, rimanendo estraneo alla tematica della circolazione stradale.

Il fatto. Con la sentenza n. 25023/19, depositata l'8 ottobre, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Fiat Gruop S.p.a. avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello di Firenze aveva confermato la responsabilità della società per il danno alla salute psichica sofferto da una donna a causa di un difetto dell'autoveicolo che stava guidando. L'auto, a causa della mancanza del tampone di arresto del pedale dell'acceleratore, era infatti rimasta in marcia allorquando la donna, mentre eseguiva un sorpasso lungo una strada statale, si ritrovava nell'impossibilità di staccare il pedale dell'acceleratore che rimaneva completamente premuto e bloccato.
La Società ha dedotto in sede di legittimità la mancanza della dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, nonché l'erronea affermazione di inapplicabilità della disciplina della r.c.a.

Responsabilità da prodotto difettoso. In tema circolazione di veicoli e danno derivato da vizi di costruzione, la giurisprudenza riconosce il concorso dalla responsabilità obiettiva del conducente e proprietario ex art. 2054, ultimo comma, c.c., con la responsabilità ex art. 2043 c.c. del costruttore. Ed infatti laddove diversi soggetti, anche con attività diverse e non contemporanee concorrono a produrre il medesimo fatto dannoso, sussiste un caso riconducibile all'art. 2055 c.c. con responsabilità solidale.
È stato inoltre precisato che il fabbricante-venditore della cosa è responsabile non solo ex empto verso il compratore per i vizi riscontrati, ma è responsabile anche a titolo di illecito verso terzi per i danni da essi sofferti in dipendenza di tali vizi che hanno reso pericolosa la cosa, anche nel caso in cui tale danno si sia verificato dopo che la cosa sia passata nella sfera di disponibilità altrui.
La responsabilità extracontrattuale del fabbricante è inoltre configurabile anche nel caso in cui il terzo danneggiato sia un imprenditore che si avvale del prodotto come strumento della sua attività.
Applicando tali principi alla vicenda in esame, risulta corretta l'esclusione dell'operatività della r.c.a. affermata dal giudice di merito in quanto è dimostrato che l'evento non è dipeso da un sinistro stradale ma dalla difettosità del veicolo, rimanendo estraneo al tema della circolazione stradale. Tale elemento costituisce infatti una mera occasione di danno.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.

(FONTE: diritttoegiustizia)

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