Acceleratore bloccato: casa automobilistica condannata al risarcimento per prodotto difettoso
11 Ottobre 2019
Il fatto. Con la sentenza n. 25023/19, depositata l'8 ottobre, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Fiat Gruop S.p.a. avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello di Firenze aveva confermato la responsabilità della società per il danno alla salute psichica sofferto da una donna a causa di un difetto dell'autoveicolo che stava guidando. L'auto, a causa della mancanza del tampone di arresto del pedale dell'acceleratore, era infatti rimasta in marcia allorquando la donna, mentre eseguiva un sorpasso lungo una strada statale, si ritrovava nell'impossibilità di staccare il pedale dell'acceleratore che rimaneva completamente premuto e bloccato.
Responsabilità da prodotto difettoso. In tema circolazione di veicoli e danno derivato da vizi di costruzione, la giurisprudenza riconosce il concorso dalla responsabilità obiettiva del conducente e proprietario ex art. 2054, ultimo comma, c.c., con la responsabilità ex art. 2043 c.c. del costruttore. Ed infatti laddove diversi soggetti, anche con attività diverse e non contemporanee concorrono a produrre il medesimo fatto dannoso, sussiste un caso riconducibile all'art. 2055 c.c. con responsabilità solidale.
(FONTE: diritttoegiustizia) |