La tettoia, attesa la posizione e il carattere non stagionale, non è una pergotenda

Redazione scientifica
14 Ottobre 2019

La tettoia a copertura della pavimentazione può definirsi "costruzione" e in quanto tale tenuta al rispetto delle distanze legali e non può qualificarsi come "pergotenda", attesa la posizione e il carattere non stagionale.

Tizio e Caia, proprietari di un immobile posto al primo piano di un edificio, avevano chiesto la condanna di Mevio e Sempronia, proprietari della sottostante unità immobiliare, affinché venissero condannati ad eliminare la tettoia edificata senza rispetto delle distanze legali dalla loro veduta. La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza, condannava questi alla eliminazione della struttura di legno, meglio descritta nella CTU, o ad arretrarla fino a distanza di metri tre dalla soglia della finestra dell'immobile dei resistenti. Avverso tale decisione, i ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione di legge per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto la struttura precaria in legno, utilizzata dagli odierni ricorrenti per la collocazione di una tenda da sole, come costruzione avente le caratteristiche di cui all'art. 812 c.c.; mentre si tratterebbe di una pergotenda costituita da elementi leggeri assemblati tra loro e tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato Difatti, nel caso in esame, non era in discussione l'omesso esame di fatti decisivi rilevanti ed oggetto di discussione fra le parti, ma la stabilità della tettoia realizzata, che, diversamente da quanto ipotizzato, era una conclusione dettagliatamente e correttamente motivata con riferimento all'illegittimo posizionamento ed al carattere non stagionale della tettoia. Pertanto, a dire della S.C., il motivo era inammissibile poiché esso, in realtà, non censurava l'errata ricognizione normativa, ma, piuttosto, la ricostruzione fattuale che aveva condotto al parziale accoglimento dell'appello e che atteneva al sindacato discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nei circoscritti limiti attualmente consentiti della verifica sulla motivazione. Del resto, la tettoia viene qualificata proprio come costruzione soggetta al rispetto delle distanze legali allorquando assuma, come nel caso sopra esaminato, determinate caratteristiche. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.