Minimi tariffari: l'applicabilità è cessata il 23 luglio 2012
14 Ottobre 2019
Il caso. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea di condanna della controparte e della sua compagnia assicurativa al risarcimento dei danni di natura patrimoniale derivanti da un sinistro stradale. L'attrice appellava la pronuncia lamentando la sottostima delle spese di lite liquidate a suo favore. Il tribunale di Napoli rigettava il gravame, in quanto veniva lamentata la violazione dei valori minimi tariffari oggetto del d.m. n. 127/2004, abrogati dal d.l. n. 1/2012.
L'appellante propone ricorso per cassazione, deducendo che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, i minimi tariffari invocati dovevano ritenersi ancora in vigore alla data della decisione del giudice di primo grado (30.07.2012).
Applicabilità minimi tariffari. Il Collegio osserva come il comma 3 dell'art. 9 d.l. n. 1/2012 prevede che le tariffe professionali vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso si applicano fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al secondo comma (limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio), e comunque non oltre il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Nel caso di specie, la legge di conversione del suddetto decreto è entrata in vigore il 25.03.2012 e, considerando che il deposito della decisione del Giudice di Pace è avvenuta il 30.07.2012 (7 giorni dopo che è spirato il termine di 120 giorni sopra citato), le tariffe invocate dalla ricorrente non possono più ritenersi applicabili, non essendo nemmeno prevista alcuna ultrattività della tariffa del 2004.
Alla luce di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
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