È valida la notificazione a mezzo PEC di una copia dell'atto di citazione senza la sottoscrizione dell'avvocato?

Vito Amendolagine
14 Ottobre 2019

La copia dell'atto di citazione notificato alla controparte, laddove priva della sottoscrizione dell'avvocato, determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione?
Massima

Il disposto dell'art. 125 c.p.c., sulla sottoscrizione da parte dell'autore dell'atto anche della copia notificata della citazione e degli altri atti introduttivi di un procedimento ivi elencati, può ritenersi osservato quando gli elementi indicati nell'atto notificato rendono possibile desumere la provenienza del medesimo da un difensore provvisto di mandato, cosicché deve ritenersi che non determini nullità la notificazione di una copia dell'atto introduttivo in cui, pur mancando la sottoscrizione del procuratore della parte, l'avvenuta notifica a mezzo PEC dell'atto da parte del legale, con relata di notificazione contenente l'espresso riferimento al legale che vi provvede, è certamente idonea ad attestare la provenienza dell'atto da parte di un procuratore legittimato a richiederne la notifica.

Il caso

Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte viene proposta opposizione avverso un atto di precetto notificato in forza di titolo esecutivo costituito da una sentenza del Tribunale di Tivoli, deducendo l'inesistenza del mandato ad litem in favore del procuratore che ha sottoscritto l'atto di precetto, il difetto e/o incertezza dell'elezione di domicilio della debitrice, il mancato avviso sulla procedura di sovraindebitamento e l'erronea indicazione degli estremi identificativi della sentenza azionata come titolo.

L'opposta si costituisce eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione in opposizione per mancata sottoscrizione della copia notificatale, contestando nel merito la fondatezza della domanda avversaria di cui chiede il rigetto.

La questione

La copia dell'atto di citazione notificato alla controparte, laddove priva della sottoscrizione dell'avvocato, determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale rigetta l'eccezione di nullità formulata in via preliminarmente dall'opposta, richiamando il consolidato principio interpretativo, secondo cui, il disposto dell'art. 125 c.p.c., sulla sottoscrizione da parte dell'autore dell'atto anche della copia notificata della citazione e degli altri atti introduttivi di un procedimento ivi elencati, può ritenersi osservato quando gli elementi indicati nell'atto notificato rendono possibile desumere la provenienza del medesimo atto da un difensore provvisto di mandato, cosicché deve ritenersi che non determini nullità la notificazione di una copia dell'atto introduttivo in cui, pur mancando la sottoscrizione del procuratore della parte, l'avvenuta notifica a mezzo PEC dell'atto da parte del legale, con relata di notificazione contenente l'espresso riferimento allo stesso avvocato che vi provvede, è certamente idonea ad attestare la provenienza dell'atto da parte di un procuratore legittimato a richiederne la notifica.

Osservazioni

La giurisprudenza si è occupata del problema affrontato nella pronuncia in epigrafe, distinguendo l'ipotesi in cui una tale omissione riguardi l'originale dell'atto, da quella in cui invece, la sottoscrizione del legale manca solo nella copia notificata, ravvisando nel primo caso la sua inesistenza e nel secondo la nullità dell'atto, la quale, può essere però esclusa allorché sia possibile desumere la sua provenienza dal procuratore costituito sulla base di elementi contenuti nello stesso atto e senza necessità di acquisirli aliunde (Trib. Reggio Emilia, 6 agosto 2012 e Trib. Modena, 23 maggio 2012; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 1998, n.146; Cass. civ., sez. III, 7 dicembre 1994, n.10491; App. Cagliari, 23 aprile 1986, in Riv. giur. Sarda, 1988, 9; Cass. civ., sez. II, 7 maggio 1984, n. 2750; Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 1979, n. 3718, in cui si è precisato che deve escludersi tale possibilità quando la copia non solo è priva della firma o della trascrizione della firma di un procuratore abilitato, ma, contenendo la certificazione di autenticità dà la giuridica certezza della mancanza di tale firma anche sull'originale).

Tale principio può trovare applicazione anche in ordine al mandato ad litem, atteso che ad esempio, nell'ipotesi di mandato alle liti conferito a più procuratori, taluno dei quali non abilitato all'esercizio professionale davanti all'autorità giudiziaria presso la quale pende il processo, non può ritenersi affetto da nullità l'atto di citazione che, pur non essendo firmato nella copia notificata anche dal procuratore abilitato, sia stato però sottoscritto nell'originale dal detto procuratore, e, dalla copia risulti provenire con certezza anche da lui che si sia poi costituito in giudizio (Cass. civ., sez. III, 6 novembre 1987, n.8235; Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 1980, n. 5387).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato il principio che la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia dell'atto introduttivo del giudizio notificata al convenuto, non ne comporta la nullità, quando dalla copia dell'atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore che ha redatto lo stesso atto, sia possibile desumerne, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza dal medesimo procuratore abilitato, munito di un mandato ad hoc (Cass. civ., sez. I, 9 maggio 1979, n. 2641).

Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua mera conoscibilità, ma la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore.

Tra gli elementi idonei a consentire la sicura riferibilità dell'atto alla persona indicata come suo autore quando manchi la sottoscrizione dell'atto, i giudici di legittimità hanno più volte affermato che può assumere rilievo anche l'indicazione, nella relazione di notificazione, che quest'ultima è stata effettuata ad istanza del difensore indicato come autore dell'atto (Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 1987, n. 802; Cass. civ., sez. I, 14 aprile 1983, n. 2604).

Infatti, in un caso analogo a quello scrutinato nella sentenza che si commenta, si è affermato il principio che la copia notificata dell'atto di citazione recante l'apposizione del “visto” dell'ufficiale giudiziario che ha proceduto ad eseguire la notifica, è un elemento di per sè idoneo a documentare che la richiesta di notifica dello stesso atto è avvenuta ad istanza dell'avvocato indicato come l'estensore dell'atto di citazione, ragione per cui, si è ritenuto che tale “visto”, insieme alla relazione di notificazione, costituiscono elementi idonei al raggiungimento dello scopo, ovvero fare comprendere al destinatario dell'atto la sicura riferibilità di quest'ultimo all'avvocato in esso indicato come difensore della parte rappresentata (Cass. civ., sez. VI, 15 maggio 2018, n.11793; Cass. civ., sez. I, 7 novembre 1991, n.11883, in cui si è altresì precisato che la dichiarazione contenuta nella relata di notifica - “copia del suesteso atto” - consente di ritenere attestata, sia pure implicitamente, la conformità della copia notificata allo originale, sia per quanto riguarda la copia stessa che per quanto riguarda il mandato in questa riprodotto).

In altra fattispecie, si è affermato che la mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia notificata dell'atto di appello non ne determina la nullità, ma configura una mera irregolarità, sanabile ex tunc, dalla costituzione dell'appellato (Cass. civ., sez. lav., 19 dicembre 1998, n.12727).

Alla stessa conclusione si perviene se l'atto introduttivo del giudizio riguarda la copia di un ricorso, la cui conformità all'originale del ricorso depositato - nel quale è presente la sottoscrizione del procuratore - risulti attestata da un pubblico ufficiale, qual è il cancelliere, essendo quest'ultimo un'elemento sufficiente a fornire al destinatario tutti gli elementi per dargli contezza della provenienza e del contenuto dell'atto depositato nella cancelleria del giudice adito (Cass. civ., sez. lav., 3 ottobre 1998, n.9836).

La pronuncia del giudice romano è peraltro conforme ad altro precedente di merito dello stesso ufficio giudiziario (Trib. Roma, 21 febbraio 2018) in una fattispecie analoga, in cui precisato che l'atto notificato a mezzo PEC alla parte opposta è una copia informatica ottenuta mediante scansione di un originale cartaceo - che, al momento del deposito risultava debitamente sottoscritto dal procuratore della parte - e che la copia notificata dell'atto, reca in calce la procura ad litem con la sottoscrizione per autentica dell'avvocato, i suddetti elementi consentono di individuare - senza incertezze di sorta - la provenienza dell'atto, escludendone la relativa invalidità od inesistenza, in tale modo, risultando così superata l'eccezione ex adverso sollevata, secondo cui l'atto di citazione notificato a mezzo PEC non recava la firma digitale né, comunque, la sottoscrizione del difensore della parte, e, che la stessa relata di notifica risultava priva di firma e delle attestazioni richieste per la relativa validità.

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