Acquisto di quote di start up innovative: le agevolazioni ancora in stand by

La Redazione
14 Ottobre 2019

In caso di acquisto dell'intero capitale sociale di una start up innovativa, è riconosciuto un beneficio fiscale pari al 50% dell'intero investimento, sotto forma di detassazione ai fini Ires: tuttavia, tale agevolazione non è ancora applicabile, in attesa di un'autorizzazione della Commissione europea.

In caso di acquisto dell'intero capitale sociale di una start up innovativa, è riconosciuto un beneficio fiscale pari al 50% dell'intero investimento, sotto forma di detassazione ai fini Ires: tuttavia, tale agevolazione non è ancora applicabile, in attesa di un'autorizzazione della Commissione europea.

A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 410 dell'11 ottobre.

Il quesito e il quadro normativo. Una società intende acquisire l'intero capitale sociale di una start up innovativa, mantenendo detto investimento per oltre 3 anni, e chiede all'Agenzia delle Entrate se possa usufruire delle agevolazioni fiscali per le start up innovative di cui all'art. 29 d.l. n. 179/2019 e successive modifiche.

Tale norma, al fine di incentivare gli investimenti in start up innovative, ha previsto alcuni benefici fiscali per soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società. Originariamente si prevedeva che non concorresse alla formazione del reddito Ires il 20% della somma investita: tale aliquota è stata poi aumentata al 30%.

Da ultimo, l'art. 1, comma 218, della Legge di Bilancio 2019 (l.n. 145/2018) per il solo anno 2019, incrementa dal 30% al 40% tale aliquota ed introduce la previsione – oggetto del presente interpello – secondo cui “nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni”.

Il parere. L'Agenzia delle Entrate, pur richiamando precedenti chiarimenti forniti con la Circolare n.8/E del 10 aprile 2019, ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 220, della citata legge di bilancio 2019, l'efficacia delle modifiche ivi introdotte è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea, che non è ancora intervenuta. Non è, di conseguenza, possibile esprimere un parere sulla portata delle modifiche normative in questione.

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