Mancato riconoscimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza indicato dalla RSA: ipotesi di condotta antisindacale

Maria Teresa Crotti
14 Ottobre 2019

Il riconoscimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto fra i lavoratori, in luogo di quello indicato dalla RSA, configura condotta antisindacale anche in presenza di diversa regolamentazione ad opera del CCNL
Massima

Il riconoscimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto fra i lavoratori, in luogo di quello indicato dalla RSA, configura condotta antisindacale anche in presenza di diversa regolamentazione ad opera del CCNL.

Il caso

L'art. 47, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008, stabilisce che “nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno”.

La norma legislativa riconosce dunque il potere di indicazione del RLS in via prioritaria alle rappresentanze sindacali costituite ex art. 19, st. lav.

La normativa contrattuale in azienda, invece, in maniera apparentemente derogatoria alla citata norma legislativa, prevedeva che, nelle aziende con più di 16 dipendenti dove non fossero presenti RSU o RSA istituite ad iniziativa congiunta dei tre sindacati comparativamente più rappresentativi, il RLS dovesse essere scelto attraverso una consultazione elettorale libera fra i lavoratori.

L'unica RSA presente sul luogo di lavoro era espressione di un'unica sigla sindacale, il che è perfettamente legittimo ai sensi dell'art. 19, st. lav. Tuttavia, la RSA puramente “monocolore” non era annoverata fra gli organismi di rappresentanza espressamente richiamati dalla norma collettiva quali soggetti abilitati alla nomina di RLS.

Ciononostante, la sigla sindacale operante in azienda indiceva le elezioni per la designazione del RLS che vedevano la vittoria di un lavoratore non appartenente alla RSA.

L'associazione sindacale, quindi, ritenendo ineleggibile tale lavoratore ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008, chiedeva al datore di lavoro di non riconoscerlo quale RLS, ma di riconoscerne un altro, appartenente alla RSA e classificatosi secondo nelle votazioni.

Peraltro, siffatta richiesta era stata suffragata da assemblea dei lavoratori successiva alle elezioni. In particolare, nel verbale della stessa, era possibile leggere che l'assemblea, prendendo atto che il lavoratore risultante vincitore “non aveva i requisiti previsti dalla legge per essere eletto RLS”, lo dichiarava automaticamente decaduto e “sostituito con il lavoratore che alle elezioni era risultato secondo eletto … ed avente i requisiti per rivestire tale posizione (in quanto RSA)”.

Parte datoriale, ritenendo di operare in ottemperanza alle previsioni del CCNL in materia, rifiutava di dar seguito alla richiesta sindacale.

Sottolineava altresì che, avendo il sindacato indetto elezioni fra tutti i lavoratori, aveva rinunciato in ogni caso ad avvalersi della prerogativa di designazione del RLS.

Anche per tale ragione, non ritenendo “automaticamente decaduto” il primo lavoratore eletto, affermava di star mantenendo un ruolo neutrale attendendo che la questione venisse risolta dai lavoratori e non dal sindacato.

L'associazione sindacale agiva dunque ex art. 28, st. lav., chiedendo che il Giudice ordinasse il riconoscimento del RLS designato dalla propria RSA.

Le questioni

Dal peculiare caso di specie emergono alcune questioni giuridiche di rilievo.

Innanzitutto si pone il problema di individuare limiti regolamentativi in materia riconosciuti agli organismi sindacali. Gli ampi margini di autonormazione che il legislatore riconosce alle parti sociali in materia possono spingersi sino al punto in cui la disciplina del Ccnl riconosca solo organismi rappresentativi contrattuali e svuoti la RSA istituita ex art. 19, st. lav. di un potere espressamente riconosciutole dalla legge anche in assenza di altre forme di rappresentanza in azienda?

In secondo luogo, emerge la questione relativa alla “natura” da attribuirsi al RLS. Si tratta di un organismo sindacale? La “generalità” dei lavoratori è un “organismo” suppletivo o concorrente al sindacato?

E, da ultimo, è possibile la configurazione di una condotta antisindacale in capo al datore di lavoro che si attenga pedissequamente al dettato contrattuale derogatorio della disciplina legislativa?

Le soluzioni giuridiche

Al fine di risolvere le questioni giuridiche prospettate, la sentenza in commento muove dalla premessa per cui l'interesse sotteso alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro sia un interesse di tipo pubblicistico. Ciò comporta che, in caso di contrasto tra Testo Unico Sicurezza sul lavoro e contratto collettivo, debba prevalere il primo.

Il testo unico, sottolinea il Giudice nella sentenza annotata, rientra nel novero di quelle “norme imperative che, anche se non comminano espressamente la sanzione civilistica della nullità, devono comunque ritenersi assoggettate ad una tale sanzione” essendo state poste in essere “per motivi di ordine pubblico”, ossia la tutela della salute dei cittadini, nonché la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, valori tutelati dagli artt. 32 e 35, Cost.

Ne discende che deve ritenersi generalmente applicabile il principio dell'inderogabilità della legge, salvo che il contratto collettivo non disponga in maniera più favorevole per i lavoratori.

Di talché le norme del Ccnl applicabili devono intendersi regolamentare i casi in cui in azienda vi sia una RSU o la RSA “multicolore”, ma non possono privare del potere di nomina la RSA “monocolore” costitutiva ex art. 19, st. lav., qualora sia l'unica forma di rappresentanza costituita in azienda.

Risolta in questo modo la prima questione, è facile intuire anche la soluzione della seconda.

La nomina da parte della Rappresentanza sindacale del RLS è norma di ordine pubblico che risponde (anche) all'esigenza, già cristallizzata nell'art. 9, st. lav., di “sindacalizzare” la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Del resto, è indiscutibile che il sindacato disponga di armi ben maggiori, rispetto al lavoratore, per pretendere l'effettività della tutela.

Il sindacato può andare ben oltre, infatti, alla dimensione puramente risarcitoria, avendo poteri per contrattare ex ante le condizioni di lavoro e, in caso di violazione delle proprie prerogative, dispone di una tutela particolarmente incisiva quale quella dell'art. 28, st. lav.

Così sinteticamente ricostruito il percorso argomentativo che sostiene la sentenza commentata, si può agevolmente comprendere come il Giudice sia giunto a condannare la parte datoriale per condotta antisindacale.

Osservazioni

Pur non rinvenendo precedenti giurisprudenziali esattamente sovrapponibili alla questione de qua, deve osservarsi che la pronuncia commentata si pone nel solco degli orientamenti maggioritari in materia.

Innanzitutto, la dimensione collettiva della tutela della salute e della sicurezza, è stata consacrata già nell'art. 9, st. lav., che così dispone: “i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.

Il t.u. della Sicurezza, nel dettagliare le previsioni in materia, ha poi riconosciuto un ampio ruolo partecipativo alle parti sociali, concedendo alle stesse un ampio potere di contrattazione in materia. Si è già sottolineato poi, che le organizzazioni sindacali dispongono altresì di poteri decisamente più rilevanti, rispetto a quelli riconosciuti al singolo lavoratore, in caso di violazione delle proprie prerogative.

Sicché il mancato riconoscimento di un RLS indicato dall'unica RSA operante in azienda non poteva che essere considerata una condotta antisindacale essendo senza ombra di dubbio diretta ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale.

A nulla rilevano gli elementi di fatto che hanno caratterizzato il caso di specie, ossia il fatto che si fossero indette elezioni e che il sindacato chiedesse il riconoscimento del secondo candidato più votato, o il fatto che il CCNL apparentemente sembrasse privare la RSA “monocolore” della possibilità di nomina del RLS. Tali elementi non valgono neppure sul piano soggettivo.

Come è noto, infatti, l'art, 28, st. lav., opera obiettivamente e, una volta accertato che la condotta sia oggettivamente lesiva di diritti e prerogative o di diritti di libertà e attività sindacale, l'intento soggettivo è irrilevante.

Minimi riferimenti bibliografici

- E. Ales, L'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori alla luce della legislazione più recente in materia di salute e sicurezza: partecipazione o controllo, in Riv. it. dir. lav., 2011, 57 ss.

- M. Lai, La sicurezza del lavoro tra Testo Unico e disposizioni immediatamente precettive, in Dir. relaz. ind., 2018, 385 ss.