Gratuito patrocinio: rilevanti per l'ammissione i redditi non imponibili

Redazione scientifica
15 Ottobre 2019

Al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocino a spese dello Stato, il legislatore non si è limitato a prendere in considerazione i redditi dichiarati o da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha preso in considerazione tutti i redditi, persino quelli derivanti da attività illecita, dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile.

Il caso. Viene proposto ricorso in Cassazione contro il provvedimento con cui veniva respinta l'impugnazione del decreto di revoca del gratuito patrocinio, in quanto il Gip riteneva che il reddito del nucleo familiare superava quello previsto dagli artt. 76 e 92 d.P.R. n. 115/2002.

Gratuito patrocinio: quali redditi occorre tenere in considerazione? Nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la ricorrente aveva dichiarato di non percepire alcun reddito ma di ricevere dal coniuge separato solo un assegno di mantenimento mensile.

A tal proposito, la Corte di cassazione rileva che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, occorre tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione. Il legislatore, infatti, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocino a spese dello Stato, «non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile».

I Giudici di merito, dunque, correttamente hanno tenuto conto anche dei redditi derivanti dagli assegni di mantenimento, pertanto, la Cassazione decide per il rigetto del ricorso.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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