Estinzione della società ed interruzione del processo

16 Ottobre 2019

Ho in corso un giudizio dinanzi ad una CTR in relazione all'IRES per una s.r.l. della quale ero socio e amministratore. La società, estinta, è stata cancellata dal Registro delle Imprese qualche mese fa, nelle more della fissazione dell'udienza. Se la società non esiste più, il giudizio prosegue o si interrompe?

Ho in corso un giudizio dinanzi ad una Commissione Regionale in relazione all'IRES per una società a responsabilità limitata della quale ero socio e amministratore. La società si è estinta ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese qualche mese fa, mentre ancora sto attendendo la fissazione dell'udienza. Se la società non esiste più, il giudizio prosegue o si interrompe? Occorre comunicare qualcosa alla Commissione?

Con riguardo all'interruzione del processo in caso di cancellazione di una società, l'art. 40 D. Lgs. 546/92, sancisce che il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti. Dal punto di vista civilistico (ma con applicabilità anche alle liti fiscali), la Cassazione SS.UU., interpretando la disciplina del l'art. 2495 c.c., aveva chiaramente esplicitato che all'ipotesi in cui l'estinzione della società cancellata dal predetto registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci (cfr. Cass. civ. SU, sent. nn. 6070 e 6071 del 12 marzo 2013).

Tale disciplina ha trovato applicazione costante nella disciplina del processo tributaria, fino all'entrata in vigore del noto D. Lgs. 175/2014, che all'art. 28, comma 4 prevede che “(a)i soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”. Occorre premettere, quanto all'efficacia temporale della norma, che giurisprudenza di merito e legittimità sostanzialmente unanimi hanno chiarito che l'art. 28, comma 4, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle sia presentata successivamente al 13 dicembre 2014 (ex multis ti indico Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 02-10-2017, n. 23029).

Con riguardo agli effetti concreti della norma, soprattutto in termini processuali, questi sono stati ampiamente analizzati dalla Cassazione con la sentenza n. 6743 del 2 aprile 2015, di pochi mesi successiva all'entrata in vigore della norma in esame. La predetta sentenza sancisce che (c)on riguardo all'ambito temporale di efficacia della norma, giova osservare che questa intende limitare (per il periodo da essa previsto) gli effetti dell'estinzione societaria previsti dal codice civile, mantenendo parzialmente per la società una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al "solo" fine di garantire (per il medesimo periodo) l'efficacia dell'attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi, con sanzioni ed interessi. Nella relazione illustrativa al D.lgs. si afferma che l'obiettivo della norma è quello di "evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate” (sottolineatura aggiunta).

Sostanzialmente quindi l'effetto costitutivo della cancellazione dal Registro delle Imprese è “congelato” e rinviato per 5 anni dalla data di cancellazione, anche ai fini processuali tributari. Tale tesi ha trovato anche di recente conferma nella sentenza della Cassazione 7 febbraio 2018 n. 2916, nella quale i giudici della Suprema Corte si sono espressi nel senso che “(l)'eccezione preliminare della controricorrente, che chiede di dichiarare l'interruzione del processo per intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, deve essere rigettata. A norma del D.Lgs. 21 novembre 2014, 175, art. 28, comma 4 ai fini tributari, l'estinzione della società per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2495 c.c. produce effetto dopo la decorrenza di cinque anni dalla richiesta di cancellazione.”

Da quanto sopra consegue, purtroppo, che non trovi più “immediata” applicazione l'art. 40 D. Lgs. 546/92 (salvo che i 5 anni dalla richiesta di cancellazione non cadano proprio nelle more del processo, nel qual caso l'effetto di congelamento verrebbe meno) e che quindi non trovi immediata applicazione l'istituto dell'interruzione del giudizio nel caso di estinzione civilistica della società.

(Fonte: ilTributario.it)

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