Presunzione di conformità del prodotto: nessuna responsabilità del Ministero della Salute per protesi difettose

Redazione Scientifica
16 Ottobre 2019

In tema di responsabilità civile, l'omissione di un certo comportamento rileva, nel processo causale dell'evento dannoso, quando si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, pertanto il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale..

In tema di responsabilità civile, l'omissione di un certo comportamento rileva, nel processo causale dell'evento dannoso, quando si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, pertanto il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto (nel caso di specie, in assenza di significative segnalazioni di disfunzioni, il Ministero della Salute non era tenuto a porre in dubbio la presunzione di conformità del prodotto derivante dalla marcatura CE apposta a seguito della valutazione effettuata dall'organismo notificato di un altro Stato membro, pertanto la responsabilità deve essere addebitata alla Società produttrice delle protesi).

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