Incendio divampato nell’immobile locato: chi risponde?
16 Ottobre 2019
La vicenda. A seguito di un incendio divampato in un appartamento concesso in locazione, probabilmente originato dal malfunzionamento di una macchina del caffè attaccata alla spina e lasciata accesa, la locatrice proprietaria dell'immobile citava in giudizio la conduttrice e anche la signora cui quest'ultima concedeva saltuariamente l'uso dell'immobile, poiché era emerso che al momento dell'incendio c'era questa nella casa. Il Tribunale riconosceva la responsabilità della conduttrice e dell'occupante in base agli artt. 1588 e 2051 c.c. e risarciva la locatrice. Anche i giudici di secondo grado confermano quanto statuito dal Tribunale così l'occupante ricorre in Cassazione, denunciando la violazione dell'art. 2051 c.c., in quanto non poteva essere considerata custode del bene vista la sua temporanea e saltuaria disponibilità dell'immobile stesso.
La responsabilità del conduttore. In realtà, la tesi sostenuta dai Giudici di merito secondo cui la responsabilità dell'incendio debba ricadere sulla ricorrente, che occupava l'appartamento al momento dell'incendio non è valida, posto che l'art. 2051 c.c. attiene ai danni che la cosa provoca a terzi, per difetto di custodia, invece l'art. 1588 c.c. si applica nel caso in cui i danni sono provocati alla cosa ad opera di chi la detiene. È dunque da escludere che l'occupante, cui è stato concesso l'uso temporaneo dell'immobile, possa rispondere dei danni nei confronti del locatore, se la cosa subisce un incendio ai sensi dell'art. 2051, poiché tale norma si riferisce, come detto, ai danni causati dalla cosa ai terzi e non a quelli che il conduttore causa alla cosa stessa.
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |