La portata probatoria della constatazione amichevole in caso di litisconsorzio necessario

Redazione Scientifica
17 Ottobre 2019

Il modello di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti dopo il sinistro costituisce una prova documentale con efficacia confessoria e rappresenta un elemento istruttorio, come tutte le altre emergenze processuali, incluse quelle idonee a superarlo, la cui valutazione da parte del giudice consente di giungere all'accertamento del fatto e quindi alla decisione sull'an debeatur, valida per tutti i soggetti (incluso l'assicuratore) che partecipano al giudizio.

La vicenda. Il Tribunale di Spoleto, accertata la responsabilità del convenuto per un sinistro stradale, aveva omesso di condannare la compagnia assicuratrice al relativo risarcimento ritenendo che le risultanze del modello CAI a doppia firma e relative alla dinamica dell'incidente dovevano ritenersi superate da elementi indiziari opposti. A seguito della conferma della decisione da parte della Corte d'Appello, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione.

Valore probatorio del modulo CAI. Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ribadisce che, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore da RCA, il responsabile del danno deve essere chiamato in giudizio fin dall'inizio quale litisconsorte necessaria posto che la controversia deve svolgersi in modo unitario per i tre soggetti coinvolti nel rapporto processuale e dunque danneggiato, assicuratore e responsabile del danno. Il procedimento coinvolge infatti inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo. Ne consegue la necessità che il giudizio si concluda con una decisione uniforme per tutti i partecipanti.
Per quanto riguarda le dichiarazioni confessorie del responsabile del danno, secondo il Collegio «deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990/1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato e assicuratore dall'altro».
La dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro deve infatti essere liberamente apprezzata dal giudice in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c., secondo il quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa appunto solo da alcuni dei litisconsorti è liberamente apprezzabile.
La Corte accoglie dunque il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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