L'identificazione del titolo esecutivo giudiziale
17 Ottobre 2019
La Corte d'appello in sede di rigetto dell'impugnazione conferma integralmente la sentenza di I grado che, a sua volta, ha condannato l'appellante al pagamento di un importo risarcitorio. La parte soccombente ricorre per cassazione. Il Giudice di legittimità, precisamente la VI Sezione, con ordinanza rigetta il ricorso confermando la sentenza della Corte d'appello. Al fine di azionare, in via esecutiva, l'importo risarcitorio, originariamente liquidato dal Tribunale e confermato, integralmente dalla Corte d'appello (sentenza poi confermata dal Giudice di Legittimità), il valore di titolo esecutivo è attribuibile alla sentenza di appello o, al contrario, all'ordinanza della Cassazione?
Per rispondere alla domanda bisogna, prima, interrogarsi sulla natura dell'appello quale mezzo di gravame e poi sulla natura del giudizio di legittimità. Nel sistema delle impugnazioni, l'appello costituisce l'unico gravame in senso stretto idoneo ad investire la decisione, oggetto di impugnazione, attraverso un nuovo esame della causa, anche se nei limiti della domanda di appello. Esso ha, come si dice, effetto devolutivo pieno e come tale è investito del riesame dell'intero provvedimento nei limiti della domanda di appello. Non rappresenta solamente il semplice riesame della sentenza di primo grado, ma un nuovo esame della causa, un nuovo giudizio, sempre nei limiti delle censure contenute nella domanda. Pertanto, il titolo giudiziale che si forma in grado di appello è tale da sostituire in toto il giudizio di primo grado, qualora, come nel caso di specie, confermi integralmente la pronuncia di primo grado. Di conseguenza, qualora si renda necessario agire esecutivamente, il titolo da utilizzare sarà costituito dalla sentenza del grado di appello. Su questo punto si è espressa anche la giurisprudenza in epoca non più recente affermando, a contrario, che qualora l'espropriazione forzata trovi fondamento in una condanna pronunciata con sentenza di primo grado, ed il precetto sia notificato dopo che l'appello proposto avverso detta sentenza sia stato dichiarato inammissibile, il titolo da notificarsi al debitore in forma esecutiva prima che l'esecuzione abbia inizio è rappresentato dalla sentenza di primo grado, e non da quella di appello: infatti l'unico titolo per così dire “sopravvissuto” sarà quello contenuto nella pronuncia di primo grado dato che il giudizio di appello, dichiarato inammissibile, non avrà arrecato alcuna modifica al titolo precedente (Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 586, in Mass. Giur. It., 1999). Qualora, come nel nostro caso, segua il giudizio di legittimità, che confermi il giudizio di appello, si è in presenza di un giudizio rescindente. In mancanza di rinvio, come sembra essere nel nostro caso, non vi sarà una fase rescissoria che porti alla pronuncia di un nuovo provvedimento sostitutivo della sentenza d'appello impugnata. Come riporta correttamente il quesito, la Corte di cassazione, infatti, “conferma” la pronuncia della Corte d'appello senza operare alcun giudizio di rinvio, pertanto, la sentenza d'appello dovrà essere considerata il titolo idoneo a fondare la pretesa. Bisogna, comunque, osservare che, nella pratica, in casi simili si suole procedere alla notificazione sia del provvedimento di primo grado che di secondo grado che di legittimità, proprio per evitare eventuali censure correlate alla conoscenza dell'esito dei diversi gradi di giudizio. |