Modifiche del Regolamento Consob in materia di mercati

17 Ottobre 2019

La Consob, con delibera 21028 del 3 settembre 2019, ha revisionato alcune disposizioni del Regolamento in materia di mercati adottato con delibera 20249 del 28 dicembre 2017.

La Consob, con delibera 21028 del 3 settembre 2019, ha revisionato alcune disposizioni del Regolamento in materia di mercati adottato con delibera 20249 del 28 dicembre 2017.

Le principali modifiche apportate al testo normativo erano state sottoposte a pubblica consultazione tra il 15 e il 28 febbraio 2019.

Le revisioni riguardano, in particolare:

a) la disciplina delle partecipazioni detenibili dal gestore del mercato regolamentato e dei relativi obblighi informativi;

b) le comunicazioni dovute in merito all'esenzione per l'attività accessoria in derivati su merci.

Sul punto a) la modifica ha allargato le partecipazioni detenibili dal gestore del mercato regolamentato, comprendendovi anche le partecipazioni in società con l'attività di predisporre e gestire i circuiti informativi per l'inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari, autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini. Sono anche stati introdotti alcuni obblighi informativi a carico del gestore del mercato che riguardano, in particolare, le misure organizzative adottate dal gestore per garantire la separazione tra le differenti aree di operatività nonché per identificare e gestire eventuali situazioni di conflitti di interesse. Sul punto b) la modifica ha riguardato la disciplina della comunicazione per fruire dell'esenzione, prevista dalla direttiva Mifid II, per le attività in derivati su merci che rivestano carattere accessorio rispetto all'attività principale della persona e del gruppo cui la stessa appartiene.

La Consob ha inoltre rimediato ad un mancato coordinamento delle disposizioni transitorie della disciplina per le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società, contenute nell'art. 18, comma 1, del Regolamento mercati, eliminando la previsione del termine di 18 mesi dall'inizio dell'eventuale attività di direzione e coordinamento per conformarsi alle condizioni previste dalla disciplina normativa, essendo applicabile alle società assoggettate a direzione e coordinamento dopo la quotazione la sola disposizione transitoria per gli adeguamenti di governance concernenti la composizione dei comitati endoconsiliari già presente nell'art. 16, comma 3, del medesimo regolamento, che individua un termine di 30 giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza. Sono poi stati eliminati gli specifici obblighi informativi verso la Consob e il pubblico per l'adeguamento alla disciplina normativa.

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