Depenalizzazione del reato di falsità in scrittura privata, ex art. 485 c.p., e conseguenze in tema di assegno circolare

Cristina Ingrao
18 Ottobre 2019

Una volta intervenuta la depenalizzazione dell'art.485 c.p., che disciplinava il reato di Falsità in scrittura privata, e della contestuale riformulazione dell'art. 491 c.p., relativo alla Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito, ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016, la falsità degli assegni circolari rientra nell'ambito di operatività dell'art. 485 c.p., con la conseguenza che tale condotta non è più punibile con sanzione penale, o in quello dell'art. 491 c.p.?
Massima

In materia di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova contestuale formulazione dell'art. 491 c.p., la condotta di falsificazione dell'assegno circolare, essendo lo stesso non trasferibile, al pari dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità, non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, ma integra un illecito civile, in quanto riconducibile all'ipotesi del falso in scrittura privata, ex art. 485 c.p., e non alle eccezionali ipotesi di cui all'art. 491 c.p.,relativo alla Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito.

Il caso

La vicenda in esame trae origine da un ricorso presentato da diciannove imputati a seguito di una sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che confermava, nel giudizio di secondo grado, l'esistenza di una associazione per delinquere, avente base operativa a Marina di Gioiosa ionica, promossa e organizzata da tre dei ricorrenti (M.A., B.Ma. e B.Mi.) e della quale diversi altri ricorrenti sono stati ritenuti partecipi, alcuni dei quali appartenenti al nucleo familiare ROM dei B. Tale sodalizio era finalizzato alla commissione di una serie di reati, tra i quali delle truffe commesse come acquirenti di beni posti in vendita dalle persone offese su siti Internet (generalmente mezzi agricoli, autovetture e motoveicoli), acquistati con documenti e titoli falsi e con modalità analoghe in varie parti d'Italia, in un periodo compreso tra il 2008 ed il 2012.

Le prove a carico degli imputati, in relazione ai reati loro ascritti, erano il frutto di perquisizioni con ritrovamento di documenti falsi di varia natura (da assegni a certificati di idoneità tecnica per ciclomotori) ed attrezzi atti alla falsificazione, accertamenti di polizia giudiziaria, dichiarazioni di testimoni e persone offese, individuazioni fotografiche e ricognizioni personali di alcuni ricorrenti.

Gli imputati presentavano ricorsi in gran parte sovrapponibili fra loro, considerata l'identità delle contestazioni avanzate nei loro confronti; fra i motivi di ricorso più ricorrenti si segnala la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere il giudice di secondo grado ritenuto non più prevista dalla legge come reato la falsità in assegni.

La questione

La questione oggetto di esame attiene all'istituto della depenalizzazione, negli ultimi anni sempre più spesso usato dal legislatore, e al problema dell'estensione dei suoi effetti. In particolare, in relazione al caso di specie, ci si chiede: una volta intervenuta la depenalizzazione dell'art.485 c.p., che disciplinava il reato di Falsità in scrittura privata, e della contestuale riformulazione dell'art. 491 c.p., relativo alla Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito, ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016, la falsità degli assegni circolari rientra nell'ambito di operatività dell'art. 485 c.p., con la conseguenza che tale condotta non è più punibile con sanzione penale, o in quello dell'art. 491 c.p.?

La questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite della Cassazione. Nella sentenza in commento, la Suprema Corte risolve la questione di cui sopra, conformandosi ad una precedente pronuncia delle Sezioni Unite sul tema (Cass. pen., Sez. Unite, 17 luglio 2018, n. 40256, in CED n. 273936 - 01).

Nella specie,la questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite era la seguente: se la falsità commessa sull'assegno bancario non trasferibile rientrasse nella fattispecie di cui all'art. 485 c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile, o configurasse il reato di Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito, previsto dall'art. 491 c.p., come riformulato dallo stesso d.lgs. del 2016.

Sul punto si distinguevano due orientamenti.

Secondo un primo orientamento, fatto proprio dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della contestuale riformulazione dell'art. 491 c.p., la condotta di falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di "non trasferibilità" non è più sottoposta a sanzione penale, applicandosi l'art. 491 c.p. solo alle falsità commesse su titoli di credito "trasmissibili per girata", tra i quali non rientrano gli assegni bancari non trasferibili (così, Cass. pen., Sez. V, 4 aprile 2017, n. 32972, in CED n. 270677; Cass. pen., Sez. V, 17 gennaio 2017, n. 11999, in CED n. 269710).

Tale soluzione deriva da una vecchia pronuncia delle Sezioni Unite, del 20 febbraio 2007, n. 4, Guarracino, secondo la quale la falsità commessa in assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità non è punibile a norma dell'art. 491 c.p., ma dell'art. 485 c.p. Ciò in quanto la ragione della più rigorosa tutela accordata dall'art. 491 c.p. ai titoli di credito al portatore o trasmissibili per girata, equiparati quoad poenam agli "atti pubblici", non sta nella loro natura giuridica, né nella loro attitudine alla circolazione illimitata, caratteristiche comuni a tutti i titoli di credito, ma è determinata dal maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione proprio del titolo al portatore o trasmissibile per girata rispetto al regime di circolazione dei titoli nominativi.

Ne deriva, secondo questa impostazione, che la circolabilità propria dei titoli di credito presi in considerazione dalla norma citata deve esistere in concreto, come requisito necessario ai fini dell'inquadramento dell'illecito nell'art. 491 c.p., e che non si possa prescindere dalle clausole che in concreto ostacolino la circolazione dei titoli anzidetti.

La clausola di non trasferibilità apponibile all'assegno bancario o all'assegno circolare immobilizzando il titolo nelle mani del prenditore, ne esclude la trasmissibilità per girata, tale non potendo considerarsi la girata ad un banchiere per l'incasso, che ha natura di mandato a riscuotere ed è priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo.

Come accennato, a tale orientamento se ne contrapponeva un altro, sostenuto dalla seconda sezione penale della Suprema Corte.

Secondo tale diversa impostazione, in particolare, la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità risulta ancora oggi penalmente rilevante, nonostante l'abrogazione dell'art. 485 c.p., rientrando nell'ambito applicativo del reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (in tal senso, Cass. pen., Sez. II, 1 marzo 2018, n. 13086, in CED n. 272540; Cass. pen., Sez. II, 22 giugno 2017, n. 36670, in CED n. 271111).

A sostegno di questa impostazione si afferma che la nuova disposizione dell'art. 491 c.p. non distingue le varie tipologie di girate rilevanti, sicché anche l'assegno bancario non trasferibile rientrerebbe nella fattispecie di cui all'art. 491 c.p. Ciò in quanto la "girata" in senso tecnico è anche quella effettuata al banchiere per l'incasso, posto che l'assegno contraffatto, anche se non trasferibile, è girabile per l'incasso ed in tale momento è ancora possibile che esso eserciti una funzione dissimulatoria, almeno nei confronti dell'impiegato di banca e dell'istituto di credito.

A ciò si aggiunga, secondo i sostenitori di questa impostazione, che non vi è traccia nei lavori preparatori del d.lgs. n. 7 del 2016 della volontà del legislatore di depenalizzare la maggior parte dei più gravi falsi in assegni e che, seguendo l'interpretazione contraria si avrebbe la paradossale conseguenza, censurabile anche sotto il profilo della illegittimità costituzionale, che il falso in titolo di credito sarebbe ancora reato solo qualora lo stesso fosse privo di detta clausola (il che è possibile per un titolo di credito di importo inferiore a 1000 €), vale a dire per condotte che sono espressione di un disvalore minore e con più limitati effetti pregiudizievoli.

Il quadro normativo di riferimento. Le Sezioni Unite aderiscono al primo degli orientamenti interpretativi descritti, cioè quello secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della contestuale riformulazione dell'art. 491 c.p., la condotta di falsificazione di un assegno bancario non trasferibile non è più sottoposta a sanzione penale. Ciò per una pluralità di ragioni, per chiarire le quali occorre fare riferimento al quadro normativo in materia.

Nella specie, l'art. 2, comma 3, lett.a), della legge 28 aprile 2014, n. 67, conferiva delega al Governo per procedere all'abrogazione dei reati previsti da specifiche disposizioni del codice penale.Gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 7 del 2016 hanno, quindi, individuato l'ambito operativo dell'intervento di abrogazione e apportato i necessari adattamenti per adeguare il codice penale alle modifiche introdotte. Nella specie, l'ingresso nell'ordinamento dei nuovi illeciti civili richiesti dalla legge delega è stato strutturato in due fasi: una prima fase, di carattere demolitorio, concretizzatasi in una abolitio criminis totale (art. 1) o parziale (art. 2) di una serie di reati, a cui ha fatto seguito una seconda fase, in cui sono stati introdotte le corrispondenti fattispecie di illecito civile (art. 4).

Con l'art. 1, nella specie, sono stati abrogati cinque reati, perseguibili a querela, di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 485 c.p., Falsità in scrittura privata; art. 486 c.p., Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato; art. 594 c.p., Ingiuria) e del giudice di pace (art. 627 c.p., Sottrazione di cose comuni; art. 647 c.p. Appropriazione di cose smarrite).

Per ragioni di coordinamento formale e di rispetto del principio di tassatività e determinatezza, il legislatore delegato ha, poi, proceduto a riscrivere numerose norme del codice penale che facevano riferimento ai reati abrogati, con l'obiettivo di espungere definitivamente il richiamo alle disposizioni abrogate e di consentire l'operatività dei reati non toccati dall'intervento.

Pertanto, in conseguenza della soppressione degli artt. 485 e 486 c.p., per alcune norme si è semplicemente espunto il riferimento ai predetti reati, come nel caso degli artt. 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco), art.489 c.p. (Uso di atto falso), art.490 c.p. (Soppressione, distruzione o occultamento di atti veri), art. 491-bisc.p. (Documenti informatici), art. 493-bisc.p. (Casi di perseguibilità a querela) c.p.; e si è provveduto a riscrivere l'art. 491 c.p. (la cui originaria rubrica Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena è stata modificata in Falsità in testamento, olografo, cambiale o titolo di credito), lasciando inalterato il rilievo penale delle condotte di falsificazione "del testamento olografo ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore". Ciò in attuazione della legge delega che, nel prescrivere l'abrogazione dei delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, disponeva che dalla depenalizzazione fossero escluse le scritture di cui all'art. 491 c.p., ossia i documenti privati equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.

Come rilevato dalla stessa relazione di accompagnamento al decreto, inoltre, è mutata la natura giuridica della fattispecie di cui all'art. 491, comma 1, c.p., in quanto, se prima costituiva una circostanza aggravante applicabile all'art. 485 c.p., in seguito all'abrogazione dell'ipotesi base, è divenuta una nuova fattispecie autonoma.

Il nuovo articolo, al primo comma, richiede che il fatto sia commesso "al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare al altri un danno", richiamando il dolo specifico quale elemento soggettivo della condotta, come già previsto dal vecchio art. 485 c.p.

Contrariamente a quanto previsto prima della riforma, il primo comma della norma vigente punisce la sola falsificazione, a prescindere dall'uso del documento non genuino, che ormai rileva solo nel secondo comma, in riferimento alla diversa condotta di colui che non ha partecipato alla falsità.

In base alla ratio delle modifiche introdotte e al dato testuale, il reato continua a punire le falsità aventi ad oggetto i medesimi documenti indicati nel testo previgente, ovvero "un testamento olografo ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore".

Va, infine, richiamato, dal punto di vista normativo, con riferimento alla falsificazione di titoli di credito che "non sono trasmissibili per girata" o "non trasferibili", l'art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, secondo il quale l'assegno bancario emesso con la clausola di non trasferibilità può essere pagato solo al prenditore o, su sua richiesta, essere accreditato sul conto corrente; è prevista, inoltre, la possibilità che lo stesso assegno venga girato ad un banchiere per l'incasso, il quale non è, però, abilitato a girarlo ulteriormente.

Le soluzioni giuridiche

La soluzione accolta dalle Sezioni Unite nel 2018. Ciò premesso è possibile affrontare la questione di diritto sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite.

In primo luogo, occorre premettere che la clausola di non trasferibilità dell'assegno bancario nel corso del tempo ha cambiato la propria posizione a seguito di una serie di specifici interventi normativi sulla c.d. disciplina antiriciclaggio, a cominciare dal d.l. 3 maggio 1991, n.143, conv. dalla legge 5 luglio 1991, n.197, aventi ad oggetto assegni di importi via via minori. Nell'attuale contesto normativo, dal 4 luglio 2017, in attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio, è stato confermato il divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per importi pari o superiori ad euro 3.000,00 (art. 1, comma 898, legge 28 dicembre 2015, n. 208), fermo restando il limite di 999,99 € per l'emissione di assegni senza causa di non trasferibilità. In altri termini, la clausola risulta imposta dalla legge in via automatica per gli assegni di importi pari o superiore a 1.000,00 €. Lo è in pratica anche per gli assegni destinati a recepire importi inferiori, dati i termini dell'alternativa lasciata aperta dalla legge: il rilascio di assegni "puliti" della clausola segue ad un'apposita richiesta del cliente, nonché al previo versamento di una somma misurata su ciascuno dei moduli che vengono nel concreto consegnati al cliente.

Si può, pertanto, concludere nel senso che la clausola di non trasferibilità risulta, ad oggi, essere un elemento inevitabile degli assegni che posseggano sostanziale riscontro economico, ma quasi inevitabile anche per gli altri, in ragione della richiesta espressa necessaria al fine di ottenere assegni c.d. liberi.

Alla luce di ciò, non è più possibile, pertanto, affermare che scopo della clausola è dare una assoluta sicurezza del pagamento al prenditore, evitandogli i pericoli dello smarrimento e della distruzione del titolo, giacchè scopo di questa è, piuttosto, quella di impedire la libera circolazione dell'assegno nel quadro di riferimento delineato dalla normativa antiriciclaggio.

Secondo la Suprema Corte, ai fini della risoluzione della questione sottoposta alla sua attenzione, occorre capire se tale diversa considerazione normativa della clausola di non trasferibilità, abbia apportato indirettamente un mutamento del significato da attribuire al termine "girata", di cui al citato art. 43 r.d. n. 1736/33, alla locuzione "titoli di credito trasmissibili per girata", di cui all'art. 491 c.p., nonché al concetto di "concreta circolazione", sostenuto dalla più recente giurisprudenza della sezione quinta della Suprema Corte.

La risposta, secondo le Sezioni Unite, è negativa, in quanto, anche nella diversa prospettiva antiriciclaggio, gli effetti della clausola di non trasferibilità sono sempre gli stessi: preclusione alla circolazione dell'assegno, con l'eccezionale previsione della girata per l'incasso a favore di un banchiere, spiegabile con la necessità di non imporre al portatore l'onere di una riscossione diretta. E, pertanto, rimane, secondo la Suprema Corte, attuale il principio espresso nella sentenza delle Sezioni Unite del 2007, secondo cui l'apposizione della clausola di non trasferibilità immobilizza il titolo nelle mani del prenditore, tale non potendo considerarsi la girata ad un banchiere per l'incasso, che ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo. Dunque, anche oggi la clausola di non trasferibilità modifica "in concreto" il regime della circolazione del titolo, così facendo venire meno il requisito della maggiore esposizione al pericolo della falsificazione che giustifica la più rigorosa tutela penale. Ed è proprio la non trasferibilità del titolo, secondo le Sezioni Unite, che impone di ricondurne l'uso nell'ambito della ipotesi di cui all'art. 485 c.p., fattispecie ormai abrogata.

La ratio della tutela dell'art. 491 c.p. è rimasta invariata rispetto alla sentenza Guarracino del 2007, essendo connessa al maggior pericolo di falsificazione proprio del regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio particolarmente esposto, per le sue caratteristiche, a condotte idonee a pregiudicare l'affidamento di una pluralità di soggetti sulla correttezza degli elementi indicati nel titolo.

Contro tale impostazione, come accennato, i sostenitori del secondo orientamento avevano sottolineato il risultato irragionevole della stessa, censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, di ricondurre nell'ambito della tutela penalistica la falsità in assegni solo qualora il titolo di credito fosse privo di detta clausola, vale a dire per condotte espressione di un minore disvalore, con la riconduzione nell'ambito dell'illiceità solo civile della falsità in assegni per importi a quella soglia superiore, con un rovesciamento del principio di offensività.

Secondo le Sezioni Unite, tale contestazione può essere superata attraverso il dato oggettivo, già evidenziato, secondo cui, alla luce della recente disciplina antiriciclaggio, la clausola di non trasferibilità risulta essere un elemento inevitabile degli assegni che posseggano sostanziale riscontro economico, ma quasi inevitabile anche per gli altri, in ragione della richiesta espressa, necessaria al fine di ottenere assegni c.d. liberi.

In questa prospettiva, la regola dell'apposizione indifferenziata della clausola di non trasferibilità agli assegni, se perseguita stabilmente dagli istituti di credito, consentirebbe di trasformare tutti i falsi in assegni bancari in illeciti civili.

La ratio di maggior tutela dell'art. 491 c.p., inoltre, secondo la Suprema Corte, non risiede nel maggiore o minore importo dell'assegno, ma, va rinvenuta in quegli aspetti del regime di circolazione propri dei titoli al portatore o trasmissibili per girata che, per certe caratteristiche comuni di libera trasferibilità a più soggetti, determinano, rispetto al regime di circolazione dei titoli nominativi, un maggiore pericolo di falsificazione.

Va, altresì, disattesa l'affermazione secondo cui i principi espressi dalle Sezioni Unite Guarracino non dovrebbero continuare a valere anche nell'attuale assetto normativo, in quanto la decisione si riferiva ad una situazione in cui tutte le falsificazioni su assegni erano comunque penalmente rilevanti. Va osservato, invero, come tale pronuncia abbia preso posizione su elementi costitutivi dell'ipotesi di cui all'art. 491 c.p. e sul fondamento giustificativo della tutela offerta da siffatta previsione, i quali risultano immutati. Né può ritenersi, come l'opposto orientamento, che il tenore letterale dell'art. 491 c.p., come sostituito dal d.lgs. n. 7 del 2016, non distinguerebbe tra le varie tipologie di girata rilevanti. Sul punto va evidenziato che la girata cui fa riferimento l'art. 491 c.p., alla luce di una imprescindibile lettura teleologica della norma, va riferita al negozio giuridico che determini una "concreta circolazione" del titolo.

La soluzione proposta è, del resto, coerente con una lettura civilistica degli effetti della girata, in quanto ai sensi dell'art. 2011 c.c. "la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo".

La girata al banchiere per l'incasso, che implica un semplice mandato a riscuotere, non trasferisce, invece, al giratario né la proprietà del titolo, né una legittimazione propria, ma solo una legittimazione nell'interesse altrui quale effetto del mandato. Inoltre, la girata per l'incasso al banchiere è una eccezione alla regola della esclusione della circolazione del titolo non trasferibile, finalizzata solo a rapportare la disciplina dell'assegno non trasferibile all'interesse concreto del portatore di svincolarsi dall'onere di una riscossione diretta, ed eventualmente ad incassare il titolo anche presso una banca diversa dalla trattaria, deroga ammissibile in considerazione della responsabilità professionale e della tendenziale funzione di pubblico interesse degli istituti di credito. Né è possibile individuare tra gli scopi di tutela dell'art. 491 c.p. anche la mera circolazione intra-bancaria del titolo, unica forma di "transito" legale ipotizzabile per gli assegni non trasferibili.

Tale soluzione non si concilia con la finalità perseguita con la mantenuta punizione penale del reato di falsità in testamenti olografi, cambiali e altri titoli di credito.

A ben vedere, da un lato, il bene tutelato dalla norma è in primis quello della fede pubblica, richiedendosi la messa in pericolo della fiducia di un numero indeterminato di persone sulla genuinità del documento, e, dall'altro, come correttamente rilevato già dalle Sezioni Unite Guarracino, la ratio di tutela dell'art. 491 c.p. è strettamente connessa al maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante girata.

La libera trasferibilità in proprietà del titolo mediante semplice trasmissione del possesso dello stesso o apposizione di girata sull'assegno si configura, pertanto, come elemento essenziale del reato ex art. 491 c.p. e, per converso, la clausola che limiti la circolazione del titolo esclude la rilevanza penale del fatto.

In conclusione, secondo la Suprema Corte, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 7del 2016, la politica di decriminalizzazione ha intrapreso una nuova strada di arretramento del diritto penale che ha comportato la trasformazione di taluni reati in illeciti civili a cui applicare sanzioni pecuniarie punitive irrogate dal giudice civile che si aggiungono alla sanzione riparatoria del risarcimento del danno.

Nella relazione al disegno di legge AS n. 110, che ha rappresentato la base per l'adozione dell'art. 2, comma 3, della legge delega n. 67 del 2014, le sanzioni pecuniarie civili vengono ricondotte al concetto di pena privata e si afferma, in particolare, che «mentre il risarcimento ha una funzione riparatoria, la pena privata ha una funzione sanzionatoria e preventiva e si giustifica allorquando l'illecito, oltre a determinare un danno patrimoniale, consente di ottenere un arricchimento ingiustificato. In tali casi se il legislatore si limitasse alla eliminazione della illiceità penale, gli autori - a prescindere dal risarcimento dovuto alla persona danneggiata - si gioverebbero del vantaggio patrimoniale provocato dal fatto illecito».

In questo senso, la sanzione pecuniaria civile assume le veci della sanzione penale in precedenza comminata ed è, al pari di questa, di carattere punitivo. Tuttavia, non può non sottolinearsi come la differenza fondamentale di tale nuova sanzione civile rispetto a quella pecuniaria penale attenga alla circostanza che, in caso di inadempimento, la prima non è mai convertibile in una sanzione incidente sulla libertà personale.

Ciò detto, secondo la Suprema Corte, va affermato il principio di diritto secondo cui: «la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile».

Rimane, invece, la rilevanza penale degli assegni trasmissibili mediante girata, senza che ciò determini alcuna disparità di trattamento, in ragione della rilevata peculiarità della odierna disciplina sulla clausola di trasmissibilità degli assegni, qualificata da particolari limiti quantitativi e dalla soddisfazione di specifiche ragioni dell'emittente, tali da rendere non irragionevole la scelta del legislatore di conservarne la rilevanza penale.

Le soluzioni giuridica accolta dalla Corte di Cassazione. Ciò premesso, la Suprema Corte, nel provvedimento in commento, risolve la questione di cui sopra, conformandosi alla predetta pronuncia delle Sezioni Unite del 2018.


In particolare, secondo i giudici di legittimità, tutte le considerazioni contenute in tale decisione devono estendersi all'assegno circolare, per sua natura non trasferibile - secondo quanto dispone l'art. 49, comma 7, d.lgs. n. 231 del 2007 - che pure, incidentalmente, la sentenza delle Sezioni Unite richiama; infatti, come sostenuto sempre dalla Suprema Corte (Cass. pen., Sez. II, n. 24165 del 2019), l'assegno circolare è un mezzo di pagamento emesso da una banca, che lo firma, in relazione a una somma di denaro, che già è detenuta in cassa dall'istituto. L'assegno deve essere emesso con la formula di non trasferibilità, e ciò ai sensi della particolare normativa dettata dall'art. 49 e ss. del d.lgs. n.231 del 2007 in tema di disciplina contro il riciclaggio di denaro, ossia non può essere girato a terzi beneficiari, a maggiore garanzia della persona che riscuoterà l'importo. Sul titolo deve essere indicato il nome o la ragione sociale del soggetto beneficiario e, a maggiore tutela del creditore, la banca emittente dovrà depositare presso la Banca d'Italia una cauzione a copertura della somma riportata sull'assegno circolare.

Posto, pertanto, che l'assegno circolare è essenzialmente non trasferibile, l'applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella indicata pronuncia anche a tale mezzo di pagamento deve necessariamente fare concludere per l'intervenuta depenalizzazione delle condotte di falsificazione degli assegni circolari, in quanto riconducibili all'ipotesi del falso in scrittura privata, e non alle eccezionali ipotesi di cui all'art. 491 c.p.

Osservazioni

In conclusione, la Suprema Corte, nella sentenza in commento, richiamandosi alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2018 citata, che, a sua volta, aderiva all'impostazione di una vecchia sentenza sempre delle Sezioni Unite del 2007, ha correttamente affermato che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova contestuale formulazione dell'art. 491 c.p., avvenuta nel 2016, la condotta di falsificazione dell'assegno circolare, essendo lo stesso essenzialmente non trasferibile, al pari dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità, non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, ma integra un illecito civile, in quanto riconducibili all'ipotesi del falso in scrittura privata, e non alle eccezionali ipotesi di cui all'art. 491 c.p.

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