L'interventore tardivo non può chiedere l'estensione del pignoramento
18 Ottobre 2019
Il caso. Dopo l'udienza fissata per l'assegnazione delle somme pignorabili da un creditore ex lege Pinto dal creditore principale, interveniva un altro creditore ex lege Pinto, il quale procedeva ad estendere il pignoramento già eseguito dal creditore principale nei confronti dei terzi pignorati. Il giudice dell'esecuzione distribuiva le somme secondo un piano di riparto che non teneva conto della dichiarazione di estensione del pignoramento, lasciando quindi totalmente insoddisfatto il credito del creditore intervenuto. Quest'ultimo proponeva opposizione agli atti esecutivi che veniva rigettata dal tribunale di Roma.
Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione. Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso a fronte del chiaro dato testuale costituito dal quarto comma dell'art. 499 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 35/2005 conv. in legge n. 263/2005.
L'estensione del pignoramento. Tali riforme, spiegano i Giudici, hanno trasformato l'istituto dell'estensione del pignoramento, «prima previsto solo per l'esecuzione mobiliare, in strumento generale, che può trovare applicazione, per la migliore soddisfazione dei creditori, in relazione a qualunque forma espropriativa, ma entro uno spazio ben individuato». Ciò sta a significate che l'estensione del pignoramento non può trovare ingresso in qualunque momento del processo, ma solo, al più tardi, entro l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, momento in cui si cristallizza l'oggetto della procedura.
La tempestività dell'intervento. Quindi, solo l'interventore tempestivo, munito di titolo esecutivo, può chiedere l'estensione del pignoramento. Tale tempestività, continua la Corte, deve essere valutata con riferimento alle norme che disciplinano i diversi modelli di espropriazione. Nell'espropriazione di crediti presso terzi, tenuto conto della disciplina pro tempore applicabile, l'intervento di altri creditori, ex art. 551 c.p.c., non può avvenire oltre la prima udienza di comparizione delle parti, nella quale il terzo rende la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., per tale dovendosi intendere quella indicata nella citazione notificata al terzo ovvero quella differita d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. civ., n. 20595/2010).
Nel caso di specie, il creditore è intervenuto soltanto dopo l'udienza fissata per l'assegnazione del credito, pertanto, correttamente il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto dell'estensione effettuata tardivamente e, correttamente, il giudice dell'opposizione ha rigettato l'opposizione, confermando la legittimità dell'esclusione dal piano di riparto in quanto non utilmente collocabile, perché ha qualificato l'intervento come tardivo, con preclusione all'ampliamento dell'oggetto originario del pignoramento. |