Il motivo ritorsivo deve essere determinante ed esclusivo

21 Ottobre 2019

Licenziamento giustificato formalmente con l'esigenza di una riorganizzazione aziendale. Il lavoratore, il quale sostiene il sostanziale motivo ritorsivo del recesso, quando può ottenere la tutela connessa?La giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che il licenziamento del lavoratore può essere dichiarato nullo, con riconoscimento della tutela connessa...

Licenziamento giustificato formalmente con l'esigenza di una riorganizzazione aziendale. Il lavoratore, il quale sostiene il sostanziale motivo ritorsivo del recesso, quando può ottenere la tutela connessa?

La giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che il licenziamento del lavoratore può essere dichiarato nullo, con riconoscimento della tutela connessa, solo ove l'intento ritorsivo datoriale abbia determinato in modo esclusivo la volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso.

Deve essere esclusa, infatti, la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione tra le diverse ragioni fondanti il licenziamento, ossia quelle riconducibili alla ritorsione datoriale e quelle legate, invece, ad altri fattori idonei a giustificare il recesso.

Occorrerà, pertanto, che il motivo ritorsivo abbia dato origine al provvedimento datoriale, a prescindere dalle giustificazioni formalmente addotte, dovendosi invece escludere la nullità del licenziamento qualora con il primo concorra un motivo lecito, quale un'effettiva riorganizzazione aziendale.

L'onere della prova circa l'esclusività della ragione ritorsiva grava in capo al lavoratore, anche mediante presunzioni che consentano al giudice di ritenere dimostrato il carattere ritorsivo del recesso datoriale.

Cfr. Cass., sez. lav., 23 settembre 2019, n. 23583; Cass., sez. lav., 4 aprile 2019, n. 9468.

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