Benefici contributivi e assunzione dei lavoratori dell'impresa fallita

21 Ottobre 2019

Il datore che assuma i lavoratori di una impresa fallita, della cui azienda sia anche divenuto titolare, può ottenere le agevolazioni previste dall'art. 8, l. n. 223 del 1991?Il diritto ai benefici di cui al comma 4 dell'art. 8, l. n. 223 del 1991, deve essere escluso le imprese sia stato concluso un contratto avente ad oggetto i beni aziendali ed idoneo a configurare un trasferimento di azienda...
Il datore che assuma i lavoratori di una impresa fallita, della cui azienda sia anche divenuto titolare, può ottenere le agevolazioni previste dall'art. 8, l. n. 223 del 1991? Il diritto ai benefici di cui al comma 4 dell'art. 8, l. n. 223 del 1991, deve essere escluso le imprese sia stato concluso un contratto avente ad oggetto i beni aziendali ed idoneo a configurare un trasferimento di azienda ex art. 2112, c.c., senza che acquisti alcun rilievo il fatto che l'accordo sia avvenuto nell'ambito di una procedura fallimentare. Il fallimento, infatti, non comporta, ex se, il venir meno del bene giuridico "azienda", da intendersi come complesso di elementi materiali e giuridici organizzati e destinati all'esercizio dell'attività di impresa. Si ricorda che i suddetti benefici contributivi sono finalizzati ad incentivare l'assunzione di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e fruiscono di un' indennità a carico del sistema previdenziale. Tale finalità, operante anche nell'ambito di una procedura fallimentare, verrebbe sostanzialmente frustrata qualora dette agevolazioni venissero ottenute mediante la previa collocazione in mobilità dei medesimi lavoratori successivamente (ri)assunti presso lo stesso datore. Si evidenzia, inoltre, che l'acquisto della titolarità dell'impresa fallita comporta anche l'assunzione dei lavoratori ivi occupati (ovvero nel periodo di 1 anno ex art. 47, l. n. 428 del 1990) sicché l'espulsione dal mercato del lavoro non si è ancora consolidata. Cfr.: Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23781.

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