La surroga dell’INAIL in caso di risarcimento per danno da sinistro stradale: limiti e condizioni
22 Ottobre 2019
Il caso. In seguito alla morte avvenuta in conseguenza di un incidente stradale, gli eredi del de cuius agiscono in giudizio nei confronti della compagnia designata per il fondo di garanzia delle vittime della strada nonché nei confronti dell'assicurazione dell'altro veicolo coinvolto. Nel giudizio interviene l'Inail rappresentando di aver elargito, ricorrendone i presupposti, una rendita in favore degli eredi ed esercitando l'azione surrogatoria nei confronti delle compagnie citate, per gli importi riconosciuti. La domanda viene rigettata in primo grado sul rilievo che la colpa del sinistro sarebbe ascrivibile esclusivamente al de cuius; in appello, per contro, la sentenza del tribunale viene parzialmente riformata, con il riconoscimento di un danno non patrimoniale in favore degli eredi – compensato con la rendita riconosciuta dall'INAIL - e la condanna dell'impresa designata dal fondo di garanzia a rimborsare all'Inail una parte del danno non patrimoniale liquidato in favore degli attori. Avverso tale pronuncia gli eredi del de cuius promuovono ricorso per Cassazione sostenendo l'erroneità della compensazione operata tra rendita riconosciuta dall'Inail e riconoscimento del danno non patrimoniale; al tempo stesso, l'INAIL contesta l'accoglimento della propria domanda di surrogazione nei soli limiti del danno non patrimoniale, avendo per contro riconosciuto una rendita ben più elevata a titolo di danno patrimoniale.
La surrogazione legale: come e perché. La surrogazione legale, prevista in via generale dell'art. 1203 c.c., opera di diritto a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altro o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo. Con riferimento, peraltro, al meccanismo di surrogazione previsto in ambito assicurativo, la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del danno, ai sensi dell'art. 1916 c.c., comportando la successione nell'intera posizione sostanziale e processuale del soggetto surrogato, determina l'acquisto di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi spettavano all'assicurato: l'assicuratore è, pertanto, esposto alle medesime eccezioni che il danneggiante avrebbe potuto opporre al diretto danneggiato e, tra queste, anche all'eccezione per cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Surroga dell'INAIL: quando può essere azionata. In linea di principio, il diritto di surroga dell'INAIL non può estendersi al danno non coperto dalla garanzia assicurativa ma, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha disposto la c.d. "socializzazione" del danno biologico, può avere ad oggetto soltanto le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente, non anche quelle corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie (danno biologico temporaneo, danno morale ecc.), le quali integrano componenti del complessivo risarcimento liquidato in favore del danneggiato che non possono formare oggetto di indennizzo in sede previdenziale. Il giudice può accogliere l'azione di rivalsa dell'Inail - sia in caso di azione di regresso, di cui al d.P.R. n. 1124/1965, artt. 10 e 11, sia in caso di azione in surroga di cui all'art. 1916 c.c. - solo entro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, previo accertamento dell'esistenza e dell'entità di tali danni, in base alle norme del codice civile, mentre non possono essere aggredite dal predetto ente le somme liquidate al danneggiato a titolo di risarcimento dei danni morali e dei danni biologici.
Rendita dell'INAIL e compensazione con altre somme. Il S.C., nella sentenza in commento, chiarisce, riferendosi alla domanda di surrogazione proposta dall'INAIL, che le somme elargite dall'Inail a titolo di rendita – essendo destinate alla copertura di un danno patrimoniale – non possono essere compensate, come fatto dai giudici di appello, con le somme riconosciute agli aventi diritto a titolo di danno non patrimoniale. La rendita Inail, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965, ha lo scopo di fornire un ristoro di tipo patrimoniale che non può, di conseguenza, essere falcidiato con una compensazione con una somma riconosciuta per altri e diversi tipi di danno (non patrimoniale, nel caso di specie).
Sì alla surrogazione dell'INAIL: ma con quale limite? L'ulteriore passaggio della sentenza di appello che viene contestato dall'INAIL riguarda l'importo oggetto della surrogazione. Come effettivamente riconosciuto, la surrogazione avviene nei limiti e secondo l'importo effettivamente corrisposto. Per contro, la sentenza di appello si limitava a riconoscere la surroga nei limiti del danno non patrimoniale elargito e non per quanto riguarda l'importo della rendita effettivamente riconosciuto, al netto del concorso di colpa della vittima dell'incidente. Anche per tale profilo il S.C. cassa la sentenza rimettendola alla corte territoriale in diversa composizione, precisando che quest'ultima dovrà: a) stabilire se l'illecito ha determinato un danno da lucro cessante in favore degli eredi; b) stabilire quale ne fosse l'ammontare.
Surrogazione: debito di valore o debito di valuta. Secondo la regola generale, il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza. In particolare, il credito dell'lNAIL verso il responsabile dell'infortunio è credito di valore e non di valuta e come tale è suscettibile di aggiornamento nel corso dello stesso processo attraverso la semplice elevazione della domanda, senza necessità di instaurare un diverso ed autonomo giudizio in merito alla sua quantificazione; Surrogazione e domanda nel corso del processo: Da ultimo, si segnala un ulteriore aspetto di carattere processuale. La vittima di un fatto illecito, ove intenda surrogarsi al responsabile nel domandare all'assicuratore di quest'ultimo il pagamento dell'indennizzo dovuto in forza di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, ha l'onere di formulare la relativa domanda in modo chiaro ed inequivoco, dichiarando formalmente sia la propria intenzione di surrogarsi al debitore inerte, sia che l'esercizio del diritto nel quale intende surrogarsi non è riservato al suo titolare.
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |