La parola fine sul dibattito in ordine alla natura delle Sezioni specializzate in materia di impresa

22 Ottobre 2019

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza...
Massima

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.

Il caso

Alcuni soci di una cooperativa edilizia, prenotatari di alloggi da quest'ultima realizzati, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la società al fine di sentire determinare il costo degli alloggi medesimi, previo accertamento della erroneità dei criteri di riparto a tal fine adottati dalla cooperativa, con la condanna della stessa alla rettifica dei dati catastali ed al rimborso delle maggiori somme versate per l'assegnazione degli immobili ed altre spese.

Il Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, che, a seguito della riassunzione del giudizio, ha sollevato conflitto negativo di competenza con ordinanza del 30 ottobre 2017, affermando che la controversia non è riconducibile al d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2, lett. a), come sostituito dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d), convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato come la domanda avrebbe un oggetto estraneo ai rapporti societari propriamente detti, non implicando l'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea, né la prospettazione della responsabilità degli amministratori e neppure la formulazione di questioni attinenti al contratto di società o ai rapporti mutualistici tra i soci, ma traendo origine dalla convenzione e dalla procedura di assegnazione degli alloggi ai prenotatari, i quali hanno agito in qualità non già di soci strictu sensu, ma di acquirenti, avendo contestato la correttezza del prezzo dovuto e le caratteristiche dei beni loro consegnati.

Il regolamento d'ufficio, inizialmente assegnato alla sezione sesta della Corte, con ordinanza interlocutoria n. 11884 del 15 maggio 2018, veniva rimesso alla prima sezione per essere deciso a seguito di pubblica udienza. Tuttavia, con ordinanza n. 2723 del 30 gennaio 2019 (in questo portale, con nota di Giorgetti-Bonafede, I rapporti tra sezioni ordinarie e specializzate per l'impresa: serve l'intervento nomofilattico), la causa veniva rimessa al Primo presidente, ai fini dell'eventuale assegnazione alle Sezioni unite per la risoluzione del contrasto sulla questione se «l'ordinanza con cui il giudice assegnato ad una sezione ordinaria abbia declinato la propria potestà giurisdizionale in favore della sezione specializzata dello stesso tribunale sia configurabile come una decisione sulla competenza, ai fini dell'ammissibilità del conflitto negativo di competenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c.».

In particolare, le sezioni unite della Corte si trovavano a dovere affrontare la questione della qualificazione del rapporto tra le sezioni specializzate per l'impresa e le sezioni ordinarie all'interno del medesimo ufficio giudiziario, se attinente alla competenza in senso tecnico ovvero alla semplice distribuzione interna degli affari.

La Corte, con la decisione in commento, ha optato per seconda soluzione, affermando il principio di diritto riportato nella massima.

Le questioni

L'art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in l. 24 marzo 2012, n. 27, sotto la rubrica «Tribunale delle imprese», ha istituito la nuova figura delle Sezioni specializzate in materia di impresa, innestando la relativa disciplina sulle preesistenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, di cui al d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 che oggi risulta completamente riformulato.

Alle neocostituite Sezioni specializzate - che, ai sensi dell'art. 50-bis n. 3 c.p.c., giudicano in composizione collegiale - è stata attribuita una competenza per materia che interessa una serie di cause e procedimenti che riguardano, in estrema sintesi, la materia industriale, la violazione della disciplina della concorrenza dell'Unione europea, i rapporti societari, le controversie in materia di appalti pubblici, forniture e servizi di rilevanza comunitaria e, infine, le cause ed i procedimenti che presentino ragioni di connessione con i richiamati gruppi di materie.

La costituzione delle Sezioni specializzate ha avuto il dichiarato obiettivo «di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medio/grandi dimensioni, aumentando la competitività sul mercato» (così si esprime la relazione al d.l. 24 gennaio 2012, n. 1). Il legislatore ha, infatti, ritenuto che, con riferimento a controversie particolarmente complesse afferenti a settori sensibili ove è maggiormente avvertita la necessità che il giudice sia dotato di competenze specialistiche non solo giuridiche, ma anche economiche e finanziarie, l'obiettivo della riduzione dei tempi della risposta giudiziaria fosse percorribile solo attraverso, da un lato, la concentrazione delle controversie stesse in un numero limitato di sedi giudiziarie e, dall'altro, attraverso la specializzazione del giudice.

Le soluzioni giuridiche

Il primo orientamento. Le Sezioni specializzate in materia di impresa quali uffici «autonomi» rispetto all'ufficio giudiziario di appartenenza.

Dal punto di vista, per così dire, «organizzativo» la questione che ha agitato dottrina e giurisprudenza sin dalla istituzione delle Sezione specializzate (della proprietà industriale, ma il dibattito è poi proseguito con riferimento alle istituite Sezione specializzate in materia di impresa) riguarda il rapporto tra Sezione specializzata in materia di impresa e Tribunale presso il quale essa è istituita (per una analitica ricostruzione dei diversi orientamenti, si rimanda a G. Romano, Il Tribunale delle imprese. Aspetti problematici, par. 4). L'art. 4 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, infatti, si limita a stabilire che le controversie, indicate nell'art. 3, che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'art. 1, mentre alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello.

Tuttavia, la norma non chiarisce se, ove vi sia coincidenza tra Tribunale competente e Sezione specializzata, quest'ultima debba essere considerata alla stregua di un ufficio giudiziario autonomo dal primo ovvero come una sua articolazione interna.

Un primo orientamento, già formatosi con riferimento alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e, anche recentemente, ripreso da una parte della giurisprudenza di legittimità (Cass., 27 ottobre 2016, n. 21775; Cass., 24 luglio 2015, n. 15619 e, sebbene attraverso un lungo obiter dictu, Cass., 28 febbraio 2018, n. 4706) e di merito (Trib. Napoli, 27 settembre 2018; Trib. Napoli, 31 maggio 2016, in Soc., 2017, 93; App. Firenze, 7 luglio 2016, in IlProcessoCivile; Trib. Napoli, 22 marzo 2016, in Soc., 2016, 900) e dalla dottrina (L. Baccaglini, Sezioni specializzate per l'impresa e competenza per materia, 857 ss.; A. Graziosi, Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese, 103 ss.; G. Balena, Il tribunale delle imprese, 340; M. Tavassi, Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa, 1115; C. Mancuso, La “competenza” delle Sezioni specializzate in materia d'impresa: il perimetro e le questioni, 1521 ss. e, spec., 1533 ss.) rileva come il legislatore - nell'intitolare le rubriche degli artt. 3 e 4 del d.lg. 27 giugno 2003, n. 168, come oggi modificati, rispettivamente «competenza per materia delle sezioni» e «competenza territoriale delle sezioni» e nel precisare nel successivo art. 5 le competenze del presidente della sezione - abbia inteso, sia pure implicitamente attraverso il richiamo al concetto di competenza, sottolineare l'autonomia della sezione.

In questo ordine di concetti, è stato sottolineato, da una parte, che il legislatore, qualificando espressamente come specializzate le sezioni in questione, utilizza il medesimo aggettivo indicato dall'art. 102, comma 2, Cost. e, dall'altra, che sussisterebbe un naturale parallelismo tra le sezioni in materia di impresa e le sezioni specializzate agrarie delle quali non si è mai dubitato del carattere di autonomia. Ancora, proprio il richiamo all'art. 102 Cost. consentirebbe di ritenere che possano essere costituite sezioni specializzate (autonome rispetto all'ufficio territoriale cui formalmente appartengono) anche, ma non necessariamente, con la partecipazione di cittadini idonei estranei all'ordine giudiziario. Si sottolinea poi la volontà del legislatore di affidare la gestione e la decisione di tali tipologie di controversie a giudici dotati di particolare competenza in materia. Infine, viene evidenziato come ragionare diversamente e, precisamente, ritenere che il rapporto tra sezione specializzata e sezioni ordinarie del medesimo Tribunale involga solo modalità di ripartizione interna degli affari, importerebbe una vera e propria asimmetria del sistema in quanto la natura del rimedio muterebbe a seconda che la pronuncia di declinatoria di competenza sia emessa dal giudice ordinario, a favore della sezione specializzata in materia di impresa, nell'ambito di un Tribunale presso il cui distretto non è dislocata alcuna sezione specializzata, ovvero in un Tribunale nel cui ambito tale sezione sia invece istituita, con la conseguenza che, in tale secondo caso, si verterebbe in un'ipotesi di ripartizione di affari all'interno di un unico ufficio e nell'altro di questione proponibile con il rimedio del regolamento di competenza.

Il secondo orientamento. Le Sezione specializzate quali articolazioni interne dell'ufficio giudiziario nel quale sono incardinate.

Il descritto orientamento giurisprudenziale è stato, tuttavia, contrastato da altro orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., 29 marzo 2018, n. 7882 non massimata; Cass., 24 novembre 2017, n. 28167; Cass., 24 maggio 2017, n. 13138; Cass., 22 marzo 2017, n. 7227; Cass., 7 marzo 2017, n. 5656; Cass., 19 maggio 2016, n. 10332; Cass., 27 ottobre 2016, n. 21774. Ma si veda, in particolare, Cass., 22 novembre 2011, n. 24656 che ha operato il revirement rispetto alla giurisprudenza formatasi tra il 2009 ed il 2010; Cass., 20 settembre 2013, n. 21668 e Cass., 23 maggio 2014, n. 11448; Cass., 10 giugno 2014, n. 13025), seguito da gran parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 7 luglio 2017, in giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Venezia, 19 gennaio 2016 in ilcaso.it; Trib. Milano, 28 luglio 2015 in ilcaso.it; Trib. Firenze, 16 luglio 2015, in Foro it., 2016, 2, I, 721; Trib. Torino, 13 luglio 2012) e della dottrina (A. Giussani, L'attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l'impresa, 5 ss.; G. Casaburi, Sezioni specializzate, sezioni ordinarie, 57 ss.; F. Santagada, La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa, 1361; G. Ciccone, Sezioni specializzate e sezioni ordinarie, 233 ss.), la quale è pervenuta alla diversa conclusione che la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio.

Tale conclusione si giustifica sulla base della considerazione che, in tali casi, la dialettica tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie non involge un errore nell'individuazione dell'ufficio giudiziario complessivamente inteso e, quindi, la necessità di una riallocazione territoriale della controversia.

Tale orientamento - che appare preferibile e che è stato accolto dalla decisione delle sezioni unite in commento - richiama espressamente i principi affermati in materia di rapporti tra sezioni ordinarie del tribunale e le relative sezioni lavoro e fallimentare le quali costituiscono espressione dell'organizzazione interna dell'ufficio e non già un ufficio autonomo dotato di una propria competenza e, dunque, non sono qualificabili come giudici diversi: e ciò nonostante l'art. 413 c.p.c. attribuisca al tribunale in funzione di giudice del lavoro la «competenza»a decidere sui rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. e che l'art. 24 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 stabilisca la «competenza» del tribunale che ha dichiarato il fallimento a decidere di tutte le controversie che derivano dal fallimento.

Quanto poi al descritto parallelismo con le sezioni specializzate agrarie è stato correttamente osservato che i presupposti su cui si basa la competenza delle sezioni agrarie si fondano su una normativa del tutto peculiare in base alla quale il rapporto di dette sezioni con le altre del medesimo tribunale si connota nel senso di suggerire che esso si iscriva nell'ambito della nozione di competenza, in quanto all'unico dato contrario (e favorevole alla riconducibilità alla nozione della ripartizione interna ad un unico ufficio), rappresentato dall'essere la sezione incardinata nell'ambito del tribunale e, quindi, organizzativamente e burocraticamente nell'ufficio del tribunale, se ne contrappongono altri favorevoli, costituiti, oltre dall'utilizzo del termine «competenza» per individuare la potestà giurisdizionale della sezione, dall'espresso riferimento della competenza proprio alla sezione e dall'essere la composizione della sezione del tutto peculiare. Sotto tale ultimo profilo, in particolare, le sezioni specializzate agrarie includono anche membri laici non togati - magistrati onorari altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del tribunale - forniti di specifica qualificazione tecnica ritenuta normativamente necessaria all'integrazione delle cognizioni e del patrimonio culturale dell'organo, mentre la sezione specializzata in materia di impresa opera solo con membri togati, scelti attraverso procedure interne di selezione riguardanti il solo ufficio di tribunale o di corte interessato, sia pure avendo riguardo alla specifica competenza nella materia da trattare.

Così, nel sollecitare che i magistrati addetti alle sezioni specializzate in materia di impresa siano scelti tra quelli dotati di specifica competenza (art. 2, comma 1, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168), il legislatore non ha elevato tale criterio a presupposto di valida costituzione dell'organo giurisdizionale, prospettando più semplicemente un criterio attitudinale preferenziale da seguire in sede di selezione dei magistrati aspiranti.

Un ulteriore rilievo, di particolare spessore, al fine di escludere l'autonomia delle sezioni specializzate in materia di impresa è costituito dalla circostanza che a tali sezioni possa essere assegnata anche la trattazione di procedimenti relativi a materie diverse da quelle previste dal “novellato” art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 168/2003, sempre che ciò non comporti ritardo nella trattazione e nella decisione dei giudizi prioritariamente assegnati al Tribunale delle imprese; come espressamente prescritto dall'art. 2, comma 2, dello stesso decreto. Tale argomento risulta di non poca consistenza, in quanto, sulla base di tale normativa, le sezioni specializzate possono essere sezioni miste in cui vengono trattate sia materie riguardanti la competenza esclusiva che cause ordinarie rientranti nella normale sfera di competenza del tribunale. Ciò dimostra che la competenza specializzata resta comunque inserita nell'ambito dell'articolazione dell'ufficio giudiziario e non implica una competenza separata.

D'altra parte, il legislatore, all'art. 2, comma 2, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, ha fatto riferimento al concetto di «assegnazione» degli affari che presuppone un potere esercitabile dal capo di uno stesso ufficio e, come tale, incompatibile con la qualificazione di competenza e che segnala l'inserimento organizzativo delle sezioni specializzate nell'articolazione del medesimo ufficio giudiziario, attribuendo la norma al titolare dell'ufficio giudiziario in cui è istituita la sezione specializzata la facoltà di «assegnare» ad essa anche la trattazione di processi diversi, circostanza che esclude una autonomia organizzativa della sezione specializzata, ricompresa, al pari delle altre, nella disciplina tabellare della ripartizione e della assegnazione anche degli affari ex art. 7 ter ord. giud.

Né, d'altra parte, andrebbe sopravvalutato l'utilizzo, da parte del legislatore, del termine «competenza», che sembra volto più a definire il perimetro delle materie devolute alla cognizione della Sezione che ad individuare uno specifico ufficio giudiziario o la sua articolazione (così, Cass., ord., 30 gennaio 2019, n. 2723).

In questo ordine di concetti, invero, appare un vero e proprio artifizio concettuale ritenere che possa sussistere una questione di competenza in senso tecnico in una causa introdotta (erroneamente) dinanzi al tribunale (senza ulteriore specificazione nell'atto introduttivo del processo o del procedimento) nell'ambito del quale sia presente la sezione specializzata effettivamente competente a conoscere quella controversia. Proprio per tali ragioni, non appare neppure prospettabile una asimmetria del sistema derivante dal fatto che, a fronte della non corretta instaurazione della causa (mediante indicazione completa giudice adito), i rimedi sarebbero diversi nel caso in cui sia stato adito un tribunale sede di sezione specializzata ovvero un altro tribunale del distretto presso il quale la sezione specializzata non è stata istituita. Infatti, mentre nel secondo caso la parte ha errato proprio nell'individuazione dell'ufficio giudiziario adito con conseguente necessità di «riallocare» sotto il profilo territoriale la controversia, tale errore e la conseguente necessità di ricollocazione territoriale non sussistono nella prima ipotesi, ciò che giustifica l'attivazione (soltanto) dei rimedi tabellari interni all'ufficio giudiziario.

Ancora, come osservato da altra giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 13 aprile 2010, in Riv. dir. ind., 2011, 231) e da parte della dottrina (F. Santagada, La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa, 1377), la formale dichiarazione di incompetenza, ancorché eventualmente adottata con ordinanza, comporterebbe un irragionevole appesantimento processuale, con necessità di riassunzione della causa, senza che ciò costituisca per alcuna delle parti una maggiore garanzia o tutela. Quanto poi al (realtà inesistente) diritto soggettivo processuale delle parti a che la decisione sia affidata al giudice specializzato e non ad altri organi giudiziaria, la riassegnazione della controversia ad opera del presidente del tribunale appare idonea a offrire efficace garanzia ed attuazione, senza peraltro ulteriori appesantimenti processuali, a quel diritto (o, meglio, a quella “aspirazione”).

Osservazioni

Come già evidenziato, le sezioni unite, con la decisione in commento, optano decisamente per l'orientamento che intravede nella Sezione specializzata una mera articolazione interna del Tribunale all'ambito del quale essa è istituita, giungendo, dunque, a dichiarare inammissibile il regolamento di competenza proposto.

La decisione, assolutamente condivisibile per i motivi ora esposti, fonda le sue ragioni nella volontà di risalire ad una visione d'insieme delle Sezioni specializzate, visione di insieme basata sul dato normativo e sulla sua ratio che, però, al contempo, non sconti una eccessiva dilatazione dei tempi del processo ed un ampliamento eccessivo dei mezzi di impugnazione con i necessari meccanismi di riassunzione. In questa prospettiva, la Corte - nel riprendere sostanzialmente le argomentazioni già svolte dalla dottrina e dalla giurisprudenza a favore dell'indirizzo ora cristallizzato nella pronunzia in commento e, in particolare, la differenza tra dette sezioni e le sezioni agrarie e la possibilità che alle sezioni specializzate in materia di impresa sia assegnata la trattazione di controversie in altre materie - evidenzia come l'indirizzo assunto dal legislatore con le riforme degli ultimi anni sia quello di ridurre le questioni di competenza, con la conseguenza che, ove avesse inteso creare uffici autonomi e distinti (in controtendenza rispetto alla politica legislativa adottata), avrebbe scelto una formula chiara ed univoca in tal senso. Ebbene, è del tutto evidente come, ricostruendo le Sezioni specializzate come uffici autonomi e, dunque, imponendo che il giudice adito emetta un provvedimento decisorio in ordine alla propria incompetenza spettando la cognizione su un determinato fascicolo ad altra sezione del medesimo tribunale, ciò comporterebbe il moltiplicarsi delle questioni afferenti alla competenza e, di conseguenza, un moltiplicarsi dei mezzi di impugnazione ed una (inutile) dilatazione dei tempi processuali.

Al contrario, trattandosi di una questione afferente alla distribuzione interna degli uffici, le parti non potrebbero, come sopra evidenziato, reagire all'erronea attribuzione della controversia mediante la proposizione di una eccezione di competenza, ma potrebbero sollecitare il potere-dovere ufficioso dei giudici e del capo dell'ufficio di rispettare le previsioni tabellari e, dunque, appunto quella distribuzione degli affari che si assume violata. Conseguentemente, in caso di erronea assegnazione della causa ad una sezione, il giudice dovrà limitarsi a trasmettere gli atti al presidente del tribunale perché questi provveda alla corretta riassegnazione del fascicolo senza emettere un provvedimento a contenuto decisorio della controversia.

Infine, le Sezioni unite svolgono anche una corretta considerazione in ordine agli ulteriori rimedi a disposizione delle parti per il caso in cui una controversia soggetta alla competenza delle Sezioni specializzate sia invece assegnata alle sezioni ordinarie (o viceversa) e da questa decisa. Infatti, esse - muovendo dalla considerazione che, ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale ex art. 25 Cost., non rilevano le persone fisiche che compongono dette sezioni - concludono affermando che spetta alla parte, nel caso di violazione del riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, la possibilità di far valere il vizio di nullità della sentenza emessa, ma ciò nella sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia pronunciato il giudice monocratico anziché collegiale, come specificamente previsto dall'art. 50 quater c.p.c., che richiama l'art. 161, comma 1, c.p.c. Inoltre, tale nullità non determina la rimessione della causa al primo giudice e restano salvi, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., gli atti che hanno preceduto l'emanazione della sentenza.

Guida all'approfondimento

L. Baccaglini, Sezioni specializzate per l'impresa e competenza per materia, in Riv. dir. proc., 2016, 857 ss.;

G. Balena, Il tribunale delle imprese, in Giusto proc. civ. 2012, 340;

G. Ciccone, Sezioni specializzate e sezioni ordinarie, cit., 233 ss.;

C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Torino 2015, 404;

A. Giussani, L'attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l'impresa, in (a cura di A. Giussani), Il processo industriale, Torino 2012, 5 ss.;

A. Graziosi, Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2012, 103 ss.;

C. Mancuso, La “competenza” delle Sezioni specializzate in materia d'impresa: il perimetro e le questioni, in Nuovo dir. soc., 12/2017, 1521 ss. e, spec., 1533 ss.

G. Romano, Il Tribunale delle imprese. Aspetti problematici, in GiustiziaCivile.com, 2019

F. Santagada, La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa, in Riv. dir. proc., 2014, 1361;

M. Tavassi, Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa, in Corriere giur. 2012, 1115

L.C. Ubertazzi, Ancora sulla competenza delle sezioni IP, in Dir. ind. 2011, 422;

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