Finanziamenti infruttiferi e Transfer Pricing
22 Ottobre 2019
A seguito di una verifica conclusasi con PVC, l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato l'ammontare degli interessi attivi sul finanziamento concesso dalla mia Società alla partecipata bosniaca sulla base del valore normale, riprendendo a tassazione l'importo di Euro 135.106,53, a fronte di un realizzo pari ad Euro 55.000, ottenuto applicando un mark-up dell'1%. Occorre rilevare che i fondi oggetto di erogazione provenivano da una provvista specifica di scopo, procurata dal socio, infruttifera di interessi. Vi sono motivi per contestare l'avviso di accertamento?
Nella fattispecie, elemento rilevante è la infruttuosità del finanziamento e la diretta riferibilità delle disponibilità finanziarie messe a disposizione dal socio a tale titolo con quelle oggetto di finanziamento alla partecipata bosniaca. Da ciò ne deriva l'assenza del sostenimento di un qualsiasi onere finanziario, il che giustifica la misura del tasso attivo applicato al finanziamento alla società bosniaca. In altre parole, l'individuazione del valore normale in termini di tasso di interesse, come riconosciuto dallo stesso Ministero nella Circolare n. 32 del 22 settembre 1980, non può e non deve prescindere e/o comunque non può non avere in considerazione la misura del tasso corrisposto sulla provvista.
In particolare la citata Circolare 32 del 22 settembre 1980 precisa, dopo aver ribadito il riferimento al mercato del mutuante, che “In altri casi particolari situazioni possono giustificare il riconoscimento di un saggio inferiore a quello corrente sul mercato se il mutuante ha usufruito di agevolazioni speciali …….” ipotesi, questa, che indica il chiaro orientamento ministeriale volto a tenere conto nella sostanza degli effetti prodotti dall'erogazione di un finanziamento ed, in particolare, delle condizioni concrete ed effettive della provvista (fondi) rispetto agli impieghi (dei fondi stessi). Nel caso di specie la misura del tasso attivo di impiego è giustificata proprio dall'agevolazione di cui ha usufruito il mutuante, rappresentata dalla raccolta delle somme erogate alla consociata estera, presso il socio di maggioranza, a tasso zero. In caso contrario si finirebbe, come nel caso in esame, per accertare una materia imponibile priva di alcuna ragionevolezza stante la coerenza del comportamento da Lei assunto rispetto alla ratio della norma, al chiaro pensiero (interpretativo) ministeriale nonché alla ampiamente dimostrata economicità dell'operazione per la Società, rappresentata dalla differenza tra la misura degli interessi attivi addebitati sull'operazione. La legittimità del comportamento tenuto dalla scrivente rileva, peraltro, anche sulla base dei principi espressi in tema di tranfer pricing dal modello OCSE le cui linee guida sono state recepite nel recente D.M. 14 maggio 2018 rubricato “ Linee Guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 110 comma 7 . In specie, ai sensi dell'art. 4, comma 1°, del D.M. 14 maggio 2018, il quale ha dato attuazione alle disposizioni previste dall'art. 110, comma 7, del TUIR, “la valorizzazione di un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza è determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso”.
Il comma 1° dell'art. 4 del D.M. in oggetto, prosegue nel prevedere che il metodo più appropriato debba essere selezionato fra i metodi indicati al comma 2 del medesimo articolo quali, nella specie:
Ai sensi del comma 3° dell'art. 4 del D.M. 14 maggio 2018, i metodi descritti dalle citate lettere da a) a c) sono da preferire.
La selezione del metodo più appropriato deve avvenire (ai sensi del comma 1° dell'art. 4 del D.M. 14 maggio 2018) tenendo conto dei seguenti criteri: a) i punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso; b) l'adeguatezza del metodo in considerazione delle caratteristiche economicamente rilevanti dell'operazione; c) la disponibilità di informazioni affidabili, in particolare in relazione ad operazioni comparabili; d) il grado di comparabilità tra le operazioni, considerando anche l'affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni.
Vista la specificità dell'operazione in virtù delle modalità di raccolta dei fondi erogati non risulta applicabile sicuramente il metodo del confronto del prezzo (per carenza assoluta di comparabilità); pertanto, correttamente la sua Società ha ritenuto, in linea anche con le indicazioni contenute nel D.M. 14 maggio 2018 (di cui innanzi), di applicare il metodo del costo maggiorato il quale garantisce una maggiore affidabilità e obiettività; in presenza di un costo zero della raccolta si è ritenuto congruo applicare un mark up (spread) dell'1% il quale, in termini quantitativi, ha determinato il realizzo di circa € 55.000,00 di margine, margine assolutamente adeguato e congruo a coprire i pochi costi di struttura riconducibili all'erogazione del finanziamento. Si segnala la sentenza della CTP Milano, sez. XII, n. 7019 del 18 dicembre 2017, pronunciata con riferimento ad una fattispecie similare a quella oggetto del quesito.
Nella fattispecie in esame, l'Ufficio aveva ritenuto che il carattere gratuito dei prestiti verso le consociate di Hong Kong non costituisse, sotto il profilo fiscale, una normale condizione contrattuale, secondo l'accezione di cui all'art. 110 TUIR, in quanto, in comuni condizioni di mercato, secondo l'Ufficio, un terzo indipendente non avrebbe acquisito né conservato nel proprio patrimonio un rapporto di finanziamento a titolo gratuito. I Giudici meneghini, sconfessando l'impostazione dell'Ufficio, hanno statuito che non è sanzionabile sul piano tributario la condotta costituita dal mettere a disposizione a titolo gratuito delle proprie controllate estere il denaro necessario al conseguimento dell'acquisizione di partecipate cinesi, perseguendo con tali operazioni le finalità proprie del gruppo industriale al quale appartiene. Ciò in quanto non ogni finanziamento infruttifero genera, in relazione al regime fiscale del transfer price, una redditività imponibile, per cui il controllo dell'Amministrazione finanziaria non deve essere relegato a mero formalismo, ma deve essere diretto alla ricerca dell'esistenza di operazioni confrontabili di libero mercato. Da segnalare, invece, l'orientamento opposto espresso dalla Cassazione civ., sez. V, con sentenza n. 7493 del 15 aprile 2016, la quale ha affermato che la qualificazione di infruttuosità di un finanziamento internazionale tra società del medesimo gruppo si rivela ininfluente, essendo di per sé inidonea ad escludere l'applicazione del criterio di valutazione in base al valore normale. Del resto, prosegue la Suprema Corte, “sarebbe chiaramente irragionevole, e fonte di condotte agevolmente dirette a sottrarsi al controllo sul transfer pricing, ritenere che l'Amministrazione finanziaria possa esercitare tale potere di rettifica in caso di operazioni con corrispettivo inferiore a quello normale ed anche irrisorio, mentre ciò le sia precluso nell'ipotesi di contratti a titolo gratuito”.
Stante l'orientamento giurisprudenziale contrastante, non si può affermare con certezza che un eventuale Suo ricorso possa essere accolto anche se, come innanzi evidenziato, vi sono valide motivazioni per impugnare l'avviso. |