Sulla decorrenza del termine per impugnare la comunicazione via PEC della sentenza di fallimento

Redazione scientifica
22 Ottobre 2019

La notifica del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo proposta avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dalla cancelleria mediante PEC, ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/12, fa decorrere il termine breve per impugnare in Cassazione.

Il fatto. In un contenzioso per la dichiarazione di fallimento di una società, la controricorrente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso avversario per il mancato rispetto del termine di impugnazione ex art. 18, comma 14, l.fall., dato che la sentenza della Corte territoriale era stata comunicata, con efficacia notificatoria, alla controparte in data 7 novembre 2018, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 7 maggio 2018.

Decorrenza del termine breve per impugnare. La Cassazione, ritenendo fondata l'eccezione preliminare sollevata, ricorda che la giurisprudenza (Cass. n. 10525/2016) ha già chiarito che la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento effettuata (art. 18, comma 13, l. fall.) dal cancelliere tramite PEC è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare in Cassazione (art. 18, comma 14, l.fall.), non ostando a ciò il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c. (come novellato dal d.l. n. 90/2014) secondo cui la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.. Infatti, tale previsione opera solo nel caso di un atto di impulso di controparte ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali, come è l'art. 348 c.p.c.. Infatti, i Giudici danno continuità al principio per cui il testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c. non si applica ove norme speciali stabiliscono diversamente dalle norme aventi carattere generale.

Coincidenza tra notificazione e comunicazione. Inoltre, prosegue la Corte, l'applicazione dei principi di cui sopra non viene impedita dal fatto che il contenuto del provvedimento impugnato sia stato comunicato e non notificato, in quanto un simile mezzo di esteriorizzazione dell'attività informativa da parte della cancelleria non rispetterebbe la previsione dell'art. 18, comma 4, l. fall.. E dunque non varrebbe a far decorrere il termine di impugnazione.
Inoltre, osserva la Suprema Corte, nel caso in esame risulta l'invio di un messaggio PEC espressamente qualificato come “notificazione di cancelleria ai sensi del d.l. n. 179/2012”. Il fatto che è stata esplicitamente indicata la valenza della trasmissione del messaggio come notificazione, serviva ad avvertire il destinatario del fatto che l'attività posta in esser4e nei suoi confronti era quella prevista dall'art. 18, comma 14, l. fall., al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione.
Infatti, la giurisprudenza della Corte ha chiarito come ai fini del decorso dei termini per proporre reclamo non vi è più distinzione tra comunicazione e notificazione, posto che ormai vi è perfetta coincidenza tra l'attività che il cancelliere pone in essere ai fini della notificazione e quella in sede di comunicazione, poiché in entrambi i casi la sentenza è portata a conoscenza del destinatario mediante invio di un messaggio PEC contenente il testo integrale del provvedimento.
Da questo deriva che la comunicazione, come la notificazione, successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 179/2012 determina la decorrenza del termine breve. Pertanto, il ricorso per Cassazione è tardivo e risulta quindi inammissibile.

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