Servitù d'uso pubblico sul parcheggio di edificio a destinazione mista ed esecuzione di lavori di manutenzione
23 Ottobre 2019
Il Tribunale adito aveva rigettato le domande proposte dal Condominio nei confronti del Comune, intese ad ottenere la condanna di quest'ultimo alla esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, quale effetto di una servitù d'uso pubblico sul parcheggio. Avverso tale decisione, il Condominio interpose appello sostenendo che la previsione del Piano Regolatore, che aveva prescritto ad esso di riservare una adeguata area a parcheggio, aveva ottenuto come effetto la sottrazione dell'area alla libera disponibilità ed utilizzazione del proprietario con la servitù di uso pubblico. Pertanto, secondo l'attore, in analogia con le servitù prediali, andavano applicate le norme di cui agli artt. 1030 e 1069 c.c., secondo le quali è il titolare del diritto di servitù chi deve eseguire a sue spese e a sua cura le opere necessarie al suo esercizio. Secondo la Corte territoriale, invece, era pacifico in causa, risultando anche dalla produzione documentale effettuata in primo grado dall'appellante che, come da previsioni del Piano Regolatore all'epoca vigente, il rilascio del nulla osta edilizio per la costruzione del Condominio, edificio a destinazione mista residenziale e commerciale, era stato effettuato sul presupposto che gli edifici a destinazione commerciale dovessero disporre di una zona per parcheggio pubblico adeguato. Avverso tale decisione, il Condominio ha proposto ricorso in Cassazione. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, la convenzione, stipulata tra Comune e privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si obblighi ad un "facere" o a determinati adempimenti nei confronti dell'ente pubblico, non costituisce un atto di diritto privato, né ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti, avendo invece connotazione pubblicistica e configurandosi come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di conseguire l'autorizzazione edilizia. Pertanto, nella vicenda in esame, il Comune non aveva contratto alcun onere, né esisteva alcun titolo di diritto privato né erano applicabili in via analogica le norme in materia di servitù. Per le suesposte ragioni, il ricorso del Condominio è stato rigettato. |