I limiti dell'insolvenza prospettica

La Redazione
23 Ottobre 2019

In base all'attuale legge fallimentare l'insolvenza che giustifica una declaratoria di fallimento deve essere attuale, e non semplicemente “prospettica”. È solo “prospettica” l'insolvenza che ancora non si sia verificata, ma di cui sia possibile prevedere l'insorgenza futura in un determinato arco temporale.

In base all'attuale legge fallimentare l'insolvenza che giustifica una declaratoria di fallimento deve essere attuale, e non semplicemente “prospettica”. È solo “prospettica” l'insolvenza che ancora non si sia verificata, ma di cui sia possibile prevedere l'insorgenza futura in un determinato arco temporale.

Pertanto, quando una società non abbia alcuna esposizione tributaria o previdenziale, funzioni regolarmente, non sia oggetto di iniziative esecutive o monitorie, appaia in grado di fornire i servizi propri della sua attività, né sia prevedibile che subentri a breve l'impossibilità di pagare i suoi debiti, non può essere dichiarata fallita.

L'insolvenza prospettica è stata peraltro “sdoganata” nella sua rilevanza previsionale dalla futura riforma contenuta nel Codice della crisi, che entrerà in vigore nell'agosto 2020.

In tal caso è stato previsto che abbia rilievo la sola insolvenza che possa verificarsi in un orizzonte temporale semestrale.

Tale forma di insolvenza, infatti, è necessariamente legata ad un orizzonte temporale molto contenuto, perché quanto più la prognosi è lontana nel tempo, tanto più si possono inserire nel meccanismo imprenditoriale fattori nuovi ed imprevedibili che potrebbero eliminare lo stato di illiquidità.

L'insolvenza prospettica, tuttavia, potrà e dovrà essere valutata in ogni caso come situazione di pericolo idonea a giustificare la segnalazione interna affidata all'organo di controllo societario, o la segnalazione esterna affidata ai grandi creditori istituzionali.

Quando manchi l'insolvenza attuale, e tuttavia sia prevedibile che la difficoltà finanziaria in cui versa un'impresa possa successivamente aggravarsi, si può e si deve ricorrere ad una procedura “minore”, prevista anche in caso di semplice crisi.

Potrà ricorrersi ad una procedura minore anche quando vi sia l'insolvenza attuale, la quale sussiste peraltro non solamente in caso di insolvenza conclamata e risalente, ma anche quando essa sia imminente, ossia stia per manifestarsi all'esterno in tutta la sua gravità e irreversibilità.

Sussiste, però una zona grigia, un momento in cui la crisi è solo intrinseca, e come fatto esterno non si manifesta ancora con inadempimenti o altri fatti esteriori.

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