Comportamento abnorme del lavoratore come unica ipotesi di esclusione della responsabilità del datore
23 Ottobre 2019
Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore anche nel caso in cui l'infortunio sia ascrivibile non soltanto ad una sua disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza; egli è infatti totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo «tipico» ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento così integrando il c.d. «rischio elettivo», cioè una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata. |