La decorrenza del termine differito per le memorie istruttorie
24 Ottobre 2019
Memorie ex 183 c.p.c.: decorrenza dei termini nel caso in cui il giudice, sciogliendo una riserva, indichi la data di decorrenza. Tale data è il dies a quo che non si computa nel termine ai sensi dell'art. 155 c.p.c. o va computato, come sostenuto da Trib. Padova, ord. 26 gennaio 2017?
Il quesito pone l'interrogativo, di non poco conto, dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 155 c.p.c. in materia di computo dei termini. La fattispecie in esame si riferisce al caso in cui, alla prima udienza, quella di comparizione, vengano richiesti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Se, generalmente, questi vengono concessi senza prevedere un dies a quo per far decorrere i termini stessi, accade, talvolta, che un tale termine venga indicato dal giudice. Su tale ipotesi si è recentemente espresso il tribunale di Roma, 25 febbraio 2017 nonché il tribunale di Padova, sez. II, ord., 1° giugno 2016. La fattispecie, analoga in entrambi i casi, si riferisce alla concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con differimento del termine iniziale disposto nella stessa udienza. In tal caso le decisioni ritengono applicabile il disposto dell'art. 155 c.p.c., inteso quale norma generale di regolamentazione del processo che prevede la non computabilità del dies a quo. Di diverso avviso la pronuncia del tribunale di Padova, sez. II civile, ord., 26 gennaio 2017, relativa al caso in cui il provvedimento di concessione dei termini sia stato reso fuori udienza. Qui si afferma la non applicabilità del disposto di cui all'art. 155 c.p.c. e di conseguenza si afferma la computabilità del dies a quo, dal momento che si è in presenza di uno specifico provvedimento del giudice istruttore che autonomamente individua il primo giorno di decorrenza del termine. Afferma il tribunale di Padova che, dal momento che si è in presenza di uno specifico provvedimento del giudice istruttore che autonomamente individua il primo giorno di decorrenza, questo vada computato: «… essendo stati espressamente concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., sesto comma, ‘con decorrenza dal 31.10.16' anche il giorno in esame deve essere computato tra quelli concessi poiché esso risultava appunto essere il primo giorno di decorrenza del termine». A parere di chi scrive si ritiene che nessuna influenza possa avere la forma con la quale il giudice abbia stabilito il termine di decorrenza per il deposito delle memorie istruttorie, se reso in udienza o con ordinanza fuori udienza. Quanto alla pronuncia del tribunale di Padova si ritiene che questa sia in netto contrasto con il disposto di cui all'art. 155 c.p.c., che non prevede un siffatto distinguo e nemmeno si rinviene la presenza di una norma speciale che possa derogare al principio generale posto dalla norma. La motivazione, così, risulta apodittica e priva di un adeguato supporto interpretativo, tale da rischiare di ingenerare una inutile quanto dannosa confusione anche in considerazione delle conseguenze decadenziali cui conduce.
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