Esenzione ex lege dalla redazione della situazione patrimoniale aggiornata anche per le ipotesi ex art. 2505 c.c.
24 Ottobre 2019
Nelle operazioni di fusione e scissione è richiesta, ai sensi dell'art. 2501-quater (richiamato dall'art. 2506-ter c.c.), la redazione di una situazione patrimoniale aggiornata nonché, ai sensi dell'art. 2501-septies c.c., il deposito di copia della stessa nelle sedi delle società che partecipano alla fusione o alla scissione nei trenta giorni precedenti la relativa decisione mediante l'approvazione del progetto, per poi procedere all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2502-bis c.c.
La suddetta situazione patrimoniale non è, tuttavia, richiesta in caso di rinuncia unanime dei soci e dei possessori degli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante all'operazione (art. 2501-quater, comma 3, c.c., per la fusione, e art. 2506-ter, comma 4, c.c. per la scissione) e da ciò, pertanto, si evince che essa risponde all'interesse esclusivo di tali soggetti e non anche a quello dei creditori sociali e dei terzi.
Inoltre, sono espressamente previste ipotesi di esenzione ex lege, rappresentate dalla fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento ai sensi dell'art. 2505-bis c.c. e dalla scissione proporzionale a favore di una o più beneficiarie di nuova costituzione ai sensi dell'art. 2506-ter, comma 3, c.c.
Secondo il Consiglio Notarile di Milano (massima n. 180) la medesima esenzione, ancorché non espressamente prevista, è da ritenersi estesa per identità di ratio anche al caso di incorporazione di società interamente possedute di cui all'art. 2505 c.c. (comprese le fattispecie ad esso riconducibili), non ponendosi problemi di verifica del rapporto di cambio né di valutazione relativa all'esercizio di exit. Parimenti sono da ritenersi esenti dall'obbligo di redazione della situazione patrimoniale aggiornata anche la scissione a favore di beneficiaria interamente posseduta dalla scissa e la scissione a favore di beneficiaria avente gli stessi soci della scissa partecipanti nelle medesime proporzioni alle due società, non modificandosi - come nel caso di cui all'art. 2506-ter c.c., comma 3, c.c. - il valore complessivo delle partecipazioni dei soci.
Il Consiglio Notarile di Milano, infine, rileva che la mancanza della espressa previsione di esenzione nelle ipotesi sopra citate deriva da un difetto di coordinamento in seguito alla trasposizione con il D.Lgs. n. 123/2012 della Direttiva 78/855/CEE, come poi modificata e confluita nella Direttiva 2017/1132/UE.
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