Ai fini della residenza fiscale valgono gli interessi economici e familiari
24 Ottobre 2019
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, TUIR, ricorrono i requisiti per l'imposizione italiana qualora il contribuente abbia in Italia la sede principale degli affari ed interessi desumibile dal fatto che in Italia risiede stabilmente la sua famiglia e dal fatto che in Italia vengono accreditati i proventi conseguiti dalla sua attività professionale. |