Cartella di pagamento notificata a mezzo PEC: valido il formato PDF/A

La Redazione
24 Ottobre 2019

Il formato PAdES-BES ossia PDF/A è legittimamente utilizzabile per le notifiche via PEC della cartella di pagamento poiché esso garantisce la provenienza del documento tramite l'apposizione della firma digitale e assicura l'immodificabilità dello stesso.

Un contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Cuneo affinché dichiarasse nulla la notifica della cartella di pagamento poiché notificata in formato pdf anziché in p7m. La Commissione Provinciale tuttavia rigettava il ricorso rilevando che il sopradetto formato avrebbe al più comportato una mera irregolarità.

La società contribuente impugna la sentenza innanzi alla CTR Piemonte deducendo la nullità della notifica della cartella effettuata tramite PEC (D.Lgs. n. 179/2016). In particolare il ricorrente esclude che la cartella notificata sia una copia o immagine (scannerizzata) di documento analogico e afferma che sia un duplicato informatico destinato alla notifica che (art. 23-bis D.Lgs. n. 82/2005) come copia informatica, hanno lo stesso valore giuridico e la stessa efficacia dell'originale solo con attestazione di conformità. Rileva inoltre che l'art. 71 d.lgs. n. 82/2005 detta le regole tecniche per i documenti informatici ed il DPCM n. 71/2014 dispone che devono essere usati formati idonei a garantire la conformità all'originale. Detto allegato menziona il formato PDF/A nulla versione 1.7. Nel caso in questione l'atto impugnato è stato allegato non in PDF signed o p7m e neppure con attestazione di conformità e dunque la notifica va considerata inesistente o nulla.
Parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello in relazione alla doglianza relativa al vizio di notifica e formato dell'allegato sosteneva la piena legittimità della notifica via PEC (ex art. 26, d.P.R. n. 602/1973) e anche dell'invio della cartella in file PDF.

La Commissione Tributaria Regionale ritiene che la notifica è pienamente valida e ritiene legittimo l'invio del documento nel formato PDF. Infatti la fonte normativa dell'obbligo di utilizzo del formato p7M è l'art. 12 provvedimento DGSIA del 23 dicembre 2015. Tale disposizione ammette come utilizzabile sia il formato PAdES-BES o PAdES part 3 ossia PDF/A, sia quello CAdES-BES (ossia P7M). Tale ultimo formato infatti garantisce la provenienza del documento e la sua immodificabilità. Quindi, queste due garanzie, sono assicurate anche dai file PDF/A e non solo P7M. Dunque, la scelta di utilizzare un file di formato dfferente da quest'ultimo deve ritenersi una scelta che non compromette la validità e la provenienza dell'atto emesso.
Continua la CTR chiarendo che «il fatto che il file PDF sia astrattamente e tecnicamente (dal punto 'di vista informatico) sconosciuto nel suo autore e modificabile da chiunque non comporta che, nel caso specifico, ciò sia successo (o comunque vi è il fondato dubbio che-possa essere successo). Anzi, nel caso di specie, non vi sono dubbi a riguardo, essendo evidente che l'atto impugnato sia stato formato dall'agente della riscossione non sia stato in alcun modo modificato rispetto all'originale. Un astratto. pericolo non integra cioè automaticamente un concreto danno ed il ricorrente non ha nemmeno portato elementi indicativi che dal pericolo astratto si sia quantomeno passati ad un pericolo concreto (di non provenienza certa del file impugnato o di sua modifica anche solo fortuita)». Un principio simile è già stato affermato, in tema di firma digitale, con la Cass. SS.UU. n. 10266/2018 e dalla Cass. n. 6417/2019.


Pertanto, i Giudici rilevano che il ricorrente, nel caso specifico, non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere fare, che si trattava di un file pdf non di tipo PAdES e dunque non modificabile.


Inoltre, per quel che concerne la mancata sottoscrizione del documento cartaceo può trattarsi di irregolarità non inficiante la legittimità e validità dell'atto. Chiarito questo il ricorso viene rigettato.

Fonte: http://ilprocessotelematico.it/

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