Cartella di pagamento notificata a mezzo PEC: valido il formato PDF/A
24 Ottobre 2019
Un contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Cuneo affinché dichiarasse nulla la notifica della cartella di pagamento poiché notificata in formato pdf anziché in p7m. La Commissione Provinciale tuttavia rigettava il ricorso rilevando che il sopradetto formato avrebbe al più comportato una mera irregolarità.
La società contribuente impugna la sentenza innanzi alla CTR Piemonte deducendo la nullità della notifica della cartella effettuata tramite PEC (D.Lgs. n. 179/2016). In particolare il ricorrente esclude che la cartella notificata sia una copia o immagine (scannerizzata) di documento analogico e afferma che sia un duplicato informatico destinato alla notifica che (art. 23-bis D.Lgs. n. 82/2005) come copia informatica, hanno lo stesso valore giuridico e la stessa efficacia dell'originale solo con attestazione di conformità. Rileva inoltre che l'art. 71 d.lgs. n. 82/2005 detta le regole tecniche per i documenti informatici ed il DPCM n. 71/2014 dispone che devono essere usati formati idonei a garantire la conformità all'originale. Detto allegato menziona il formato PDF/A nulla versione 1.7. Nel caso in questione l'atto impugnato è stato allegato non in PDF signed o p7m e neppure con attestazione di conformità e dunque la notifica va considerata inesistente o nulla.
La Commissione Tributaria Regionale ritiene che la notifica è pienamente valida e ritiene legittimo l'invio del documento nel formato PDF. Infatti la fonte normativa dell'obbligo di utilizzo del formato p7M è l'art. 12 provvedimento DGSIA del 23 dicembre 2015. Tale disposizione ammette come utilizzabile sia il formato PAdES-BES o PAdES part 3 ossia PDF/A, sia quello CAdES-BES (ossia P7M). Tale ultimo formato infatti garantisce la provenienza del documento e la sua immodificabilità. Quindi, queste due garanzie, sono assicurate anche dai file PDF/A e non solo P7M. Dunque, la scelta di utilizzare un file di formato dfferente da quest'ultimo deve ritenersi una scelta che non compromette la validità e la provenienza dell'atto emesso.
Fonte: http://ilprocessotelematico.it/ |