Incidente causato da una buca appositamente segnalata: il Comune non deve risarcire
24 Ottobre 2019
IL CASO. Un motociclista conviene in giudizio il Comune per chiedere la sua condanna al risarcimento dei danni subiti in un incidente dovuto alla presenza di una buca, secondo la tesi difensiva, non visibile. La Corte d'Appello, successivamente adita, rigetta la domanda del conducente, il quale ricorre in Cassazione, denunciando violazione dell'art. 2051 c.c. per aver la Corte territoriale non rispettato le regole sulla responsabilità da custodia, respingendo la domanda risarcitoria in assenza della prova del caso fortuito.
QUANDO NON SUSSISTE LA RESPONSABILITÀ DA COSA IN CUSTODIA. Al riguardo, i Giudici di legittimità ricordano che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. Dunque, quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nella dinamica causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, quando sia da escludere che il comportamento costituisca un'evenienza ragionevole secondo il criterio probabilistico di regolarità causale. Ebbene, nel caso in esame, i giudici del merito hanno giustamente accertato che il danneggiato conosceva la situazione del luogo e che la condizione di dissesto della strada doveva ritenersi «ampiamente visibile», essendovi sul posto apposita segnaletica stradale. L'incidente, quindi, era da ricondursi alla sola responsabilità del danneggiato, che aveva percorso la strada senza la dovuta diligenza. Il ricorso del conducente del ciclomotore deve essere rigettato.
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