In quanto tempo si prescrive l’azione risarcitoria per i danni da inumana detenzione?

Redazione Scientifica
25 Ottobre 2019

Ai fini del risarcimento danni da detenzione in stato degrado, il d.l. n. 92/2014 ha introdotto nell'ordinamento l'art. 35-ter ord. pen., creando un rimedio compensativo di natura indennitaria soggetto a prescrizione decennale. Possono avvalersi di tale istituto anche coloro che hanno cessato di espiare la pena detentiva prima della sua entrata in vigore, salvo non siano incorsi nelle decadenze di cui all'art. 2 del decreto stesso.

IL CASO. Il Tribunale rigetta la domanda di risarcimento danni subiti dall'ex detenuto durante il periodo di detenzione, in condizioni inumane, in diverse carceri italiane. L'ex detenuto ricorre per cassazione avverso la decisione con cui il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione opposta dal Ministero della Giustizia, ritenendo applicabile, in virtù della natura risarcitoria invece che indennitaria, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.

NATURA INDENNITARIA. Posta la fondatezza del ricorso, la Corte di Cassazione ribadisce il dictum delle Sezioni Unite secondo cui «il diritto ad una somma di denaro pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, previsto dall'art. 35-ter, comma 3, ord. pen., si prescrive in 10 anni, che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, se non sono incorsi nelle decadenze previste dall'art. 2 d.l. n. 92/2014 convertito in l. n. 117/2014, hanno anch'essi il diritto all'indennizzo ex art. 35-ter, comma 3, ord. pen., il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto legge ».

Secondo la Suprema Corte, i Giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, considerando il rimedio azionato quale rimedio di natura risarcitoria piuttosto che indennitaria e ritenendo, di conseguenza, il diritto dell'ex detenuto ormai prescritto.

Pertanto, la Suprema Corte cassa l'ordinanza impugnata e rinvia gli atti al Tribunale in diversa composizione.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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