Esenzione imposta sulle successioni e donazioni per il trust con finalità di pubblica utilità

La Redazione
25 Ottobre 2019

Se un contribuente intende costituire un trust con l'obiettivo di perseguire finalità di pubblica utilità attraverso erogazioni a favore di una fondazione, l'Agenzia delle Entrate risponde che ...

Anche nel caso in cui il beneficiario del trust sia riconducibile a enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute con scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, è possibile applicare l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni.

Nella complessa Risposta pubblicata ieri dell'Agenzia delle Entrate ha potuto chiarire i dubbi di un contribuente il quale intende costituire un trust fiscalmente residente in Italia con l'obiettivo di perseguire finalità di pubblica utilità attraverso erogazioni a favore di una fondazione.

L'art. 2 c. 47 D.L. n. 262/2006 prevede l'istituzione dell'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni. Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust. L'Agenzia già in passato aveva definito che, ai fini della determinazione delle aliquote e delle franchigie, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità, occorre guardare al rapporto tra il disponente e il beneficiario e non a quello tra disponente e trustee.

Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa esercitino l'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Anche la costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del disponente non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.

L'Agenzia ha quindi ritenuto applicabile la norma agevolativa anche con riferimento alle disposizioni di beni in un trust, laddove il beneficiario del trust sia riconducibile ai soggetti individuati dall'art. 3 c. 1 TUS secondo cui non sono soggetti all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni "i trasferimenti a favore (...) di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità (...)".

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