Esenzione imposta sulle successioni e donazioni per il trust con finalità di pubblica utilità
25 Ottobre 2019
Anche nel caso in cui il beneficiario del trust sia riconducibile a enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute con scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, è possibile applicare l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni.
Nella complessa Risposta pubblicata ieri dell'Agenzia delle Entrate ha potuto chiarire i dubbi di un contribuente il quale intende costituire un trust fiscalmente residente in Italia con l'obiettivo di perseguire finalità di pubblica utilità attraverso erogazioni a favore di una fondazione.
L'art. 2 c. 47 D.L. n. 262/2006 prevede l'istituzione dell'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni. Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust. L'Agenzia già in passato aveva definito che, ai fini della determinazione delle aliquote e delle franchigie, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità, occorre guardare al rapporto tra il disponente e il beneficiario e non a quello tra disponente e trustee.
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa esercitino l'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Anche la costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del disponente non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.
L'Agenzia ha quindi ritenuto applicabile la norma agevolativa anche con riferimento alle disposizioni di beni in un trust, laddove il beneficiario del trust sia riconducibile ai soggetti individuati dall'art. 3 c. 1 TUS secondo cui non sono soggetti all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni "i trasferimenti a favore (...) di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità (...)".
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