Dubbi sulla ripartizione delle spese di lite? In caso di discrasia, la motivazione prevale sul dispositivo

Redazione scientifica
25 Ottobre 2019

In tema di ripartizione delle spese di lite, laddove sia riscontrabile un errore materiale per la discrasia tra quanto indicato in motivazione e quanto riportato dal dispositivo, quest'ultimo è destinato a cedere il passo alla soluzione riportata in parte motiva sempre che sia accompagnata dall'indicazione concreta e specifica delle ragioni che hanno portato a tale decisione.

Il caso. La Corte d'appello di Bologna accoglieva il gravame avverso la sentenza di prime cure, disponendo, nella parte finale della motivazione, la compensazione delle spese tra le parti per la metà (seppur non quantificate), mentre la residua metà veniva accollata all'appellato. Nel dispositivo invece si affermava la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. L'appellante formulava istanza di correzione dell'errore materiale nella regolamentazione delle spese, ma la Corte rigettava l'istanza escludendo la configurabilità di tale errore alla stregua dell'art. 287 c.p.c., come tale assoggettabile al procedimento previsto dal successivo art. 288.

La questione è dunque giunta all'attenzione della Corte di cassazione.

Discrasia. Il ricorso viene ritenuto manifestamente fondato dal Collegio. La discrasia della sentenza tra quanto previsto in motivazione e quanto indicato nel dispositivo in riferimento alla regolamentazione delle spese integra un'ipotesi di errore materiale per effetto dell'emergenza di una mera mancata corrispondenza tra quanto esplicitato dalla pronuncia. Avendo infatti il dispositivo la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto di quest'ultimo con la motivazione deve essere risolto nel senso della prevalenza della motivazione appunto sul dispositivo, sempre che sia concretamente e specificatamente spiegate le ragioni della disposta compensazione parziale delle spese in ragione della metà e con accollo dell'altra metà alla parte ritenuta prevalentemente soccombente. La Corte territoriale avrebbe dunque dovuto ripetere il medesimo dictum provvedendo anche alla liquidazione del quatum delle spese, secondo la ripartizione precedentemente indicata in motivazione.

In conclusione, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio della causa ad altra sezione della medesima Corte d'appello.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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