Il massimale nelle assicurazioni di responsabilità
28 Ottobre 2019
IL CASO. Un uomo, coinvolto in sinistro stradale, viene ricoverato in Pronto Soccorso e successivamente dimesso, senza che i medici si accorgano della presenza di una frattura vertebrale amielica, diagnosticata solo successivamente. A causa di tale ritardo diagnostico, la lesione vertebrale era divenuta mielica, con conseguente consolidamento di postumi permanenti ben più gravi di quelli che si sarebbero evidenziati in caso di diagnosi tempestiva. Il danneggiato denuncia quindi l'Azienda Ospedaliera per chiedere il risarcimento del danno. L'azienda ospedaliera chiama in garanzia la propria compagnia assicurativa; il Tribunale accoglie sia la domanda principale, che quella di garanzia. Nel corso del successivo giudizio d'appello, l'assicurazione aveva versato l'indennizzo contrattualmente dovuto ai danneggiati, esaurendo così il massimale di polizza ed eccependo poi, in comparsa conclusionale, l'esaurimento dello stesso. La Corte d'Appello rigetta il ricorso, ritenendo inoltre tardiva l'eccezione di superamento del massimale effettuata in conclusionale e in quanto tale dichiarandola inammissibile.
IL RICORSO IN CASSAZIONE. L'assicurazione propone dunque ricorso in Cassazione, sostenendo che il limite del massimale costituirebbe una mera allegazione difensiva, anziché una eccezione come qualificata dalla Corte Territoriale, non soggetta pertanto ad alcuna decadenza. Rileva inoltre come l'esaurimento del massimale si fosse verificato solo nel grado di appello, rendendo dunque impossibile svolgere prima la relativa deduzione.
IL PRINCIPIO DI DIRITTO. La Sesta Sezione rigetta il ricorso, ribadendo il principio già sancito in Cass. civ. n. 3173/2016 e n. 17459/2006, secondo cui «in tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamene stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall'assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale».
IL DIVERSO ORIENTAMENTO DI CASS. CIV. N. 10811/2011. La Suprema Corte si distanzia quindi dal diverso orientamento adottato nella sentenza n. 10811/2011, allorché era diversamente stata ritenuta la misura del massimale un elemento essenziale del contratto e, in quanto tale, un fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, sul quale incombeva dunque l'onere di provarlo. La Cassazione ribadisce invece come la pattuizione di un massimale di polizza non sia affatto elemento essenziale di un contratto di assicurazione di responsabilità civile, potendo anzi essere pure del tutto assente.
DIFFERENZA ONTOLOGICA TRA ASSICURAZIONI DI COSE E ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ. Mentre nelle prime il valore della cosa assicurata è elemento essenziale (e conseguentemente da un lato vige il divieto di soprassicurazione, previsto dall'art. 1908 c.c., e dall'altro si può parlare di sottoassicurazione, con conseguente riduzione dell'indennizzo), nelle assicurazioni di responsabilità non si può proprio parlare di sopra/sotto-assicurazione, e l'esistenza del massimale e della sua misura costituiscono solo fatti limitativi del debito dell'assicuratore, che in quanto tali devono essere da quest'ultimo allegati e provati secondo le ordinarie regole processuali.
NON RILEVANTE IL MOMENTO DELL'ESAURIMENTO. La Cassazione dichiara poi che non è importante che l'esaurimento del massimale sia sopravvenuto in corso di causa: per il contenimento dell'obbligazione risarcitoria gravante in capo all'assicuratore, ciò che rileva non è il momento dell'esaurimento, ma la previsione contrattuale di esso. Ne consegue che l'assicuratore avrebbe dovuto allegare e provare l'esistenza e la misura del massimale, a nulla rilevando che in quel momento il massimale non fosse esaurito.
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