Nei contratti a termine la prescrizione puo' decorrere anche durante il rapporto

Teresa Zappia
28 Ottobre 2019

Successione di contratti a termine: la prescrizione dei crediti maturati dal lavoratore può decorrere in costanza di rapporto? Il termine può ritenersi sospeso negli intervalli di tempo tra i distinti rapporti? Il metus del lavoratore nei confronti del datore è stato ritenuto dalla Corte costituzionale n. 63 del 1966)...

Successione di contratti a termine: la prescrizione dei crediti maturati dal lavoratore può decorrere in costanza di rapporto? Il termine può ritenersi sospeso negli intervalli di tempo tra i distinti rapporti?

Il metus del lavoratore nei confronti del datore è stato ritenuto dalla Corte costituzionale n. 63 del 1966 un motivo determinante il differimento della decorrenza del termine di prescrizione, dei crediti vantati dal primo, alla cessazione del rapporto e non in costanza dello stesso.

Tuttavia, come precisato dal giudice di legittimità, tale condizione psicologica presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità. Nell'ambito di un contratto di lavoro a termine, invece, il lavoratore ha diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata, sicché l'eventuale risoluzione ante tempus (non per giusta causa) non può determinare il venir meno di alcuno dei diritti derivanti dal contratto. In tali ipotesi, pertanto, non è configurabile il suddetto metus.

Ove tra le medesime parti vengano stipulati due o più contratti di lavoro a termine, la prescrizione dei crediti retributivi (artt. 2948, n. 4, c.c.; art. 2955, n. 2, c.c., e art. 2956, n. 1, c.c.) inizia a decorrere, per quelli sorti nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli maturati alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento. Si evidenzia che, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto devono considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri. Nessuna efficacia sospensiva può essere riconosciuta agli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività dell'ipotesi normative in merito.

Cfr.: Cass., sez. lav., 5 agosto 2019, n. 20918.

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