Risarcimento danni da demansionamento in caso di trasferimento di azienda illegittimo
28 Ottobre 2019
Qualora sia stata dichiarata l'illegittimità del trasferimento di azienda, dei danni da demansionamento del lavoratore risponde anche il cedente o solo il cessionario?
Il trasferimento d'azienda o di un suo ramo, ai sensi dell'art. 2112, c.c., comporta la continuità del rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi.
Ove invece sia stata accertata l'invalidità della cessione, l'originario rapporto di lavoro con il cedente non si trasferisce ed accanto a questo, ripristinato de iure con la declaratoria giudiziale di invalidità del trasferimento, se ne instaura uno diverso e nuovo con il soggetto (“cessionario”) alle cui dipendenze il lavoratore continui materialmente a svolgere la propria prestazione.
Tale distinto rapporto di fatto non è la mera prosecuzione del precedente, derivando dallo stesso effetti giuridici ed obblighi in capo al soggetto che in concreto utilizza la prestazione lavorativa del dipendente nell'ambito della propria organizzazione imprenditoriale.
Per il “cessionario” trova dunque applicazione anche l'art. 2103, c.c., che governa la disciplina dell'assegnazione delle mansioni del prestatore di lavoro subordinato, sicché la responsabilità per l'eventuale demansionamento operato non può che gravare sul soggetto che ha utilizzato effettivamente la forza lavoro e che, dietro versamento della retribuzione, aveva il potere di assegnare o meno determinate mansioni, anche in seguito alla declaratoria di invalidità della cessione ex art. 2112, c.c.,
La violazione dell'art. 2103, c.c., deve essere imputata a chi utilizzi la prestazione, non potendo essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dall'illegittimo esercizio dello ius variandi il cedente che de facto non si avvalga del lavoratore.
Cfr.: Cass., sez. lav., 7 agosto 2019, n. 21161. |