Passaggio su strada comune effettuato da un comunista per accedere ad altro fondo a lui appartenente: godimento vietato

Redazione scientifica
29 Ottobre 2019

Configura mutamento di destinazione, rilevante ex art. 1102 c.c., nel senso di rendere illegittimo l'uso particolare di un comunista o condomino, la direzione della funzione della cosa comune - pur lasciata immutata nella sua natura (il passaggio) - a vantaggio di beni esclusivi di un comunista o un condomino, rispetto ai quali i comproprietari non avevano inteso "destinare" il bene comune.

Tizio e Caio, comproprietari di una villetta inserita in un più vasto complesso residenziale comprendente numerose altre unità immobiliari similari, citavano Sempronio in quanto, senza aver preventivamente acquisito l'assenso degli altri comproprietari, dava corso alla realizzazione di un accesso carraio aggiuntivo ed ulteriore rispetto al preesistente accesso pedonale dall'unità immobiliare di sua esclusiva proprietà alla strada condominiale privata. In primo grado, il Tribunale adito accertava l'illegittimità delle opere. In secondo grado, in riforma della pronuncia impugnata, la Corte d'Appello reputava segnatamente che con la realizzazione dell'accesso carraio, il convenuto ambiva a trarre dalla strada comune "interna" una maggiore utilità, senza alterarne la destinazione, senza menomare il diritto degli altri condomini di farne parimenti uso e senza arrecare a costoro alcun pregiudizio. Avverso tale giudizio, gli originari attori hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo che la Corte d'Appello si era limitata ad affermare sic et simpliciter, così malamente applicando alla fattispecie l'art. 1102 c.c. che, "se ad oggi i condomini hanno la facoltà di parcheggiare provvisoriamente le proprie autovetture sulla strada condominiale, il passo carraio non arrecherebbe alcun aggravio di manovra degli altri condomini".

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, correttamente, i ricorrenti avevano rimarcato che l'apertura del nuovo accesso avrebbe comportato la materiale impossibilità di sostare su quella parte di piazzale; inoltre, a seguito di tale operazione, vi sarebbero stati due accessi, uno pedonale ed uno carraio di fianco che - di fatto - occuperebbero tutto il fronte della recinzione così impedendo la possibilità - sinora sempre praticata - di parcheggiare le automobili nei posti auto privati a disposizione dei condomini, con ingiusta riduzione dei diritti di tutti gli altri condomini solo per favorire un ampliamento della sfera giuridica del resistente. In conclusione, il passaggio su strada comune che venga effettuato da un comunista per accedere - [si badi] - ad altro fondo a lui appartenente, non incluso tra quelli cui la collettività dei compartecipi aveva destinato la strada, configura un godimento vietato, risolvendosi nella modifica della destinazione della strada comune e nell'esercizio di una illegittima servitù a danno del bene collettivo. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

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