La Società di Investimento Semplice

28 Ottobre 2019

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno, n. 58, ha introdotto nel nostro ordinamento la società di investimento semplice (SIS): un veicolo di investimento societario riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (SICAF) che a fronte di alcuni limiti operativi e dimensionali beneficia di un regime normativo semplificato. Questo nuovo istituto, avente ad oggetto esclusivo l'investimento in PMI non quotate che si trovano nella fase di sperimentazione, costituzione e avvio dell'attività, si propone come strumento preferenziale per l'attività di venture capital.
Un nuovo veicolo societario: La Società di Investimento Semplice

L'art. 27 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita) convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno, n. 58, ha previsto l'introduzione nel nostro ordinamento della Società di Investimento Semplice (SIS), un nuovo modello societario diretto a favorire l'investimento in piccole medie imprese (PMI) non quotate che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e avvio dell'attività. Tale nuovo istituto si inserisce nel quadro di una serie di misure volte a promuovere iniziative economiche mirate a favorire l'afflusso di capitali in piccole e medie imprese in fase di crescita come ad esempio l'introduzione dei minibond con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e la recente estensione con il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 della disciplina prevista per le start-up innovative alle s.r.l PMI, che ha permesso a quest'ultime di potersi finanziare mediante il c.d. equity crowdfunding.

In particolare, con l'introduzione della SIS, si è voluto creare un veicolo di investimento adatto al c.d. venture capital, quella classe di investitori che, sopportando un rischio particolarmente elevato, fornisce capitale e competenze ad imprese non quotate ad alto potenziale, che si trovano nella fase di start up, con l'obbiettivo di rivendere la propria partecipazione ad un valore maggiorato una volta che l'impresa si è sviluppata.

L'operatività di questo nuovo modello societario è stata poi fortemente ampliata, dalla legge di conversione che, a differenza del decreto, ha previsto anche per gli investitori retail, in aggiunta agli investitori professionali, la possibilità di partecipare al capitale delle SIS. Si determina così un forte ampliamento dei possibili sottoscrittori ed una notevole opportunità per i gestori. In tal modo, il legislatore si propone di rivitalizzare un'attività, come l'investimento in piccole e medie imprese, che tradizionalmente si realizzava tramite un ristretto gruppo di persone che si associavano costituendo una s.r.l. per acquisire una o più società target, c.d. club deal.

Inquadramento sistematico dell'istituto alla luce del contesto normativo europeo

La SIS, quale specifica tipologia di organismo collettivo del risparmio (OICR) chiuso, si inserisce in un ricco quadro normativo europeo che disciplina le diverse forme di gestione collettiva. In particolare, la direttiva (UE) 2009/65 e la direttiva (UE) 2014/91 costituiscono la principale disciplina comunitaria degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e contengono anche le condizioni per la gestione e commercializzazione degli stessi, mentre la direttiva (UE) 2011/61 (AIFMD) regola i gestori di fondi di investimento alternativi tra i quali rientrano anche le SICAF. Quest'ultima direttiva prevede un regime normativo agevolato per alcune categorie di gestori di fondi di investimento alternativi (SGR, SICAV e SICAF) nel caso in cui: i FIA (Fondi di Investimento Alternativi) cumulativi gestiti non superino la soglia di 100 milioni di euro, soglia elevata a 500 milioni di euro per i GEFIA (Gestori di Fondi di Investimento Alternativi) che gestiscono solo fondi che non ricorrono alla leva finanziaria e non concedono agli investitori diritti di rimborso per un periodo di cinque anni.

In tale regime normativo agevolato, che la direttiva (UE) 2011/61 (AIFMD) prevede per i GEFIA che non superino i limiti sopra citati, si inserisce il quadro normativo della SIS che si caratterizza così per una disciplina semplificata e in parte alternativa rispetto a quella prevista per i gestori di fondi di investimento alternativi. Si delineano in tal modo alcuni dei tratti essenziali dell'istituto che è quel fondo di investimento alternativo (FIA) da costituirsi come società̀ di investimento per azioni a capitale fisso (SICAF) con sede legale e direzione generale in Italia.

Le principali caratteristiche operative della SIS

Ai sensi dell'art. 27 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 la SIS rappresenta così il fondo di investimento alternativo (FIA), costituito in forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) con le seguenti caratteristiche: (i) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; (ii) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'art. 2 paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2017/1129, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'art. 35-bis, comma 1, lettera f); (iii) non ricorre alla leva finanziaria; (iv) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'art. 2327 c.c., in deroga all'art. 35 bis, comma 1, lettera c), del T.U.F.

a) limiti di raccolta del capitale

Con riferimento ai limiti di raccolta, mentre l'ammontare del patrimonio netto della SIS non può superare i 25 milioni di euro, l'ammontare minimo del capitale sociale è di 50 mila euro, ovvero il capitale minimo previsto dall'art. 2327 c.c. per le s.p.a. Inoltre, si osserva che con riferimento all'ammontare massimo di patrimonio netto previsto, il legislatore è anche intervenuto al fine di limitare rischi di abusi ed elusione della disposizione da parte di singoli investitori che potrebbero procedere alla creazione di più SIS per aggirare il limite dimensionale.

Infatti, all'art. 35-undecies, comma 1-quater, del T.U.F., si precisa che i soggetti, che controllano una SIS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù̀ di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché́ i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più̀ SIS possono procedere alla costituzione di una o più SIS, nel rispetto del limite patrimoniale complessivo di euro 25 milioni. Dunque, tale limite patrimoniale si applica facendo riferimento a tutte le SIS create dai soggetti rientranti nelle categorie sopra individuate e non alla singola società, in modo tale da impedire un eventuale aggiramento del perimetro normativo.

Quanto alle modalità con cui le SIS possono procedere alla raccolta del capitale, si prevede che le stesse possano deliberare l'emissione di azioni e strumenti finanziari partecipativi da offrire in sottoscrizione, mentre è espressamente vietato loro l'emissione di obbligazioni o l'utilizzo di alcun tipo di leva finanziaria come si ricava dalla lettera dell'art. 1, comma 1, lettera i quater, del T.U.F. Relativamente all'offerta di strumenti finanziari partecipativi, è da precisare come si debba ritenere comunque preclusa la loro emissione qualora determinino l'obbligo della società alla restituzione dell'apporto patrimoniale a fronte del quale sono stati emessi e siano dunque assimilabili alle obbligazioni.

Si sono così risolti i dubbi, originatisi in sede di schema di decreto, sulla possibilità per la SIS di ricevere finanziamenti e sul loro eventuale computo nei limiti di raccolta del capitale.

b) l'oggetto della SIS: l'investimento in PMI

La SIS è pertanto costituita come società di investimento a capitale fisso (SICAF) avente per oggetto esclusivo l'investimento della raccolta in PMI non quotate e che si trovano nella fase di sperimentazione, costituzione e avvio dell'attività, in deroga all'art. 35-bis, comma 1, lettera f), T.U.F. previsto per le SICAV e SICAF.

Il decreto fornisce anche un chiaro rinvio alla definizione di PMI contenuta nel regolamento (UE) 2017/1129, art. 2 paragrafo 1, lettera f), la quale prevede che sono da considerarsi “piccole o medie imprese o PMI” le società̀, che in base al loro più̀ recente bilancio annuale o consolidato, soddisfino almeno due dei tre seguenti criteri: (i) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, (ii) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro e (iii) fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro.

Si osserva così che le risorse finanziarie raccolte dalla SIS potranno essere investite nell'acquisto e nella sottoscrizione di azioni e strumenti finanziari emessi da PMI, nonché in titoli di debito o obbligazioni offerte da queste ultime ai sensi dell'art. 46 bis del T.U.F. In ogni caso, visto il divieto all'utilizzo di leva finanziaria previsto ex art. 1, comma 1, lettera i-quater T.U.F., viene precluso alla SIS di acquistare o vendere attività̀ finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto.

Risulta tuttavia problematico capire come dare una qualificazione corretta a quelle PMI che si trovino nella fase “di sperimentazione, costituzione e avvio dell'attività” dato che non vengono previsti dalla normativa criteri adatti ad individuare in maniera efficace questa finestra temporale.

c) altre caratteristiche dell'istituto e limiti operativi

A fronte delle numerose condizioni e limiti operativi previsti dal decreto e dalla relativa legge di conversione per questo nuovo modello societario, si prevedono oneri ridotti e un regime di vigilanza semplificato.

Nello specifico è prevista per le SIS la disapplicazione delle disposizioni di rango secondario di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis del T.U.F. emanate da Banca d'Italia e Consob in materia di gestione collettiva del risparmio, come ad esempio quelle sui requisiti patrimoniali, sui criteri e divieti di investimento del patrimonio, sul contenimento e frazionamento del rischio, sulle modalità di redazione dei prospetti contabili, sui metodi di calcolo del valore delle azioni dell'OICR, sulla governance societaria, sulle politiche di remunerazione, sull'organizzazione interna e sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti.

Inoltre, dato che devono conformarsi alla disciplina della SICAF, salvo ove sia diversamente disposto, le SIS sono sottoposte ad un obbligo di autorizzazione preventiva da parte della Banca d'Italia, sentita la Consob, sulla base dell'art. 35 bis del T.U.F., autorizzazione da rilasciarsi nel termine di 90 giorni. La disciplina della SICAF viene peraltro derogata in alcuni punti al fine di alleggerire gli oneri gravanti sulle SIS.

Così, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 35 bis, comma 1, lettera e) T.U.F., coloro che sono titolari di partecipazioni di controllo al capitale della SIS o di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale pari almeno al 10%, devono, ai fini autorizzativi, soddisfare solo il requisito di onorabilità di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) T.U.F. e non anche i requisiti di competenza e correttezza.

Inoltre, in deroga all'art. 35-bis, comma 5, T.U.F. la denominazione sociale della SIS contiene l'indicazione di “società̀ di investimento semplice per azioni a capitale fisso”.

A garanzia dei terzi si prevede che le SIS siano tenute a stipulare anche un'assicurazione sulla responsabilità̀ civile professionale adeguata ai rischi che potrebbero derivare dall'attività svolta.

Nel testo della norma si precisa anche, che, in ogni caso, il sistema di governo e controllo debba essere adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione delle SIS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili.

In conclusione

Questo nuovo modello societario si propone così, in ragione dei ridotti oneri regolamentari che lo rendono strutturalmente più flessibile e in ragione della possibilità di raccogliere il capitale anche presso investitori non professionali, come un efficace strumento per distribuire risorse a quel tessuto di piccole e medie imprese che, per i ridotti limiti dimensionali, faticano ad accedere al mercato dei capitali e tradizionalmente fanno ricorso come fonte di finanziamento solo al credito bancario.

Guida all'approfondimento

Si veda per ulteriori approfondimenti sul tema anche: F. Annunziata, Le società di investimento semplice (SIS): un nuovo veicolo a supporto di PMI e start-up, 2019, in www.dirittobancario.it; Studi camera - Finanze, Dossier n.123/5: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, disponibile in www.temi.camera.it, M. Piazza e C. Resnati, Società di investimento Semplice per agevolare la raccolta di Capitali da destinare a PMI e Start up, in Fisco, 24, 2336 e ss.

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