Legittimazione del socio a impugnare la delibera di ricostituzione del capitale azzerato per perdite

La Redazione
29 Ottobre 2019

La perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azione di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c.

La perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azione di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c., in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.

È questo il principio ribadito dalla Cassazione, nell'ordinanza n. 26773 del 21 ottobre scorso, che richiama alcuni precedenti (Cass., n. 21889/2013; Cass., n. 26842/2008).

Il caso. L'assemblea dei soci di una s.r.l. procedeva ad azzerare il capitale sociale e a ricostituirlo, in ragione della perdita oltre il terzo che ne aveva determinato la riduzione al di sotto del minimo legale (ex art. 2482 c.c.) e vincolava la sottoscrizione delle quote di spettanza dei soci di minoranza al versamento delle somme dovute dai medesimi in esecuzione della delibera. Il socio impugnava la delibera, assumendo che l'aumento di capitale fosse stato adottato in violazione dell'art. 2481, comma 2, c.c. in quanto le quote sottoscritte da un'altra socia non erano state interamente liberate, nonché in violazione dell'art. 2481-bis c.c., perché era stato escluso, per mezzo del citato vincolo, il suo diritto di opzione. La domanda veniva accolta, in primo e secondo grado, e la società proponeva ricorso per cassazione.

La legittimazione del socio escluso. In particolare, la corte d'appello ha ritenuto viziata la delibera impugnata in quanto la società aveva offerto ai soci la possibilità di sottoscrivere le nuove quote in proporzione alle loro partecipazioni, tuttavia "subordinando tale sottoscrizione al versamento delle quote”. Ebbene, non è lecito imporre al socio l'esecuzione di versamenti in favore della società, potendo ciò derivare solo da un obbligo dal medesimo liberamente assunto, onde detta condizione limitava indebitamente il diritto di sottoscrizione del socio.

La Corte ribadisce la legittimazione ad impugnare del socio non sottoscrittore, sebbene la sua partecipazione sia stata azzerata dall'operazione sul capitale, per le ragioni di cui sopra.

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